Art. 4 
 
                 Studio e monitoraggio del fenomeno 
 
    1. La Regione, nel rispetto del decreto legislativo n.  196/2003,
promuove e realizza l'attivita' di raccolta dati mediante il  sistema
informativo di cui all'art. 3, comma 2, lettera d). 
    2. Per favorire l'emersione del  fenomeno,  la  Regione  promuove
studi al  fine  di  valutare  la  incidenza  dell'usura  nelle  varie
province. 
    3. Per le finalita' di cui alla presente  legge  e  nel  rispetto
delle competenze statali, la Regione altresi' monitora,  indirizza  e
partecipa alle attivita' di studio sui dati relativi a: 
      a) accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese; 
      b) microcredito e prestito sociale; 
      c) orientamento  al  consumo  e  al  credito,  con  particolare
riferimento alle nuove attivita' imprenditoriali. 
    4. Al  fine  di  favorire  l'integrazione  di  tutti  i  soggetti
coinvolti e di rendere  piu'  efficaci  le  azioni  di  contrasto  al
fenomeno, la Regione promuove, previa intesa, il coinvolgimento: 
      a) del Ministero dell' interno e degli uffici territoriali  del
governo, della Banca d'Italia, delle forze dell'ordine, nonche' degli
altri soggetti interessati; 
      b) degli organismi istituiti ai sensi dell'art. 5  della  legge
regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore  delle
politiche locali per la sicurezza della Comunita' Toscana); 
      c) dell'Istituto  regionale  per  la  programmazione  economica
della Toscana (IRPET), in ordine alle attivita' di ricerca, studio  e
monitoraggio inerente il credito.