Art. 4 Studio e monitoraggio del fenomeno 1. La Regione, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, promuove e realizza l'attivita' di raccolta dati mediante il sistema informativo di cui all'art. 3, comma 2, lettera d). 2. Per favorire l'emersione del fenomeno, la Regione promuove studi al fine di valutare la incidenza dell'usura nelle varie province. 3. Per le finalita' di cui alla presente legge e nel rispetto delle competenze statali, la Regione altresi' monitora, indirizza e partecipa alle attivita' di studio sui dati relativi a: a) accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese; b) microcredito e prestito sociale; c) orientamento al consumo e al credito, con particolare riferimento alle nuove attivita' imprenditoriali. 4. Al fine di favorire l'integrazione di tutti i soggetti coinvolti e di rendere piu' efficaci le azioni di contrasto al fenomeno, la Regione promuove, previa intesa, il coinvolgimento: a) del Ministero dell' interno e degli uffici territoriali del governo, della Banca d'Italia, delle forze dell'ordine, nonche' degli altri soggetti interessati; b) degli organismi istituiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunita' Toscana); c) dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), in ordine alle attivita' di ricerca, studio e monitoraggio inerente il credito.