Art. 8 
 
                         Clausola valutativa 
 
    1. La Giunta regionale  trasmette  ogni  due  anni  al  Consiglio
regionale una relazione documentata sulla attuazione  della  legge  e
sui risultati con essa conseguiti, con particolare riferimento a: 
      a) consistenza ed attivita' svolte dalla rete degli  sportelli,
con evidenziazione delle eventuali criticita' riscontrate; 
      b)  finanziamenti  erogati  ai  sensi  dell'art.  6,   e   loro
utilizzazione; 
      c) iniziative volte ad attivare il coinvolgimento dei  soggetti
esterni alla Regione di cui agli articoli 3 e 4; 
      d) elementi di conoscenza  emersi  dagli  studi  realizzati  ai
sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3.