Art. 8 Clausola valutativa 1. La Giunta regionale trasmette ogni due anni al Consiglio regionale una relazione documentata sulla attuazione della legge e sui risultati con essa conseguiti, con particolare riferimento a: a) consistenza ed attivita' svolte dalla rete degli sportelli, con evidenziazione delle eventuali criticita' riscontrate; b) finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 6, e loro utilizzazione; c) iniziative volte ad attivare il coinvolgimento dei soggetti esterni alla Regione di cui agli articoli 3 e 4; d) elementi di conoscenza emersi dagli studi realizzati ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3.