Art. 2 
 
                          Enti destinatari 
 
    1. Le disposizioni del presente  regolamento  si  applicano  alle
province  ed  ai  comuni  con  popolazione  superiore  ai  cinquemila
abitanti. 
    2. Ai fini del comma 1 per i comuni si considera  la  popolazione
residente calcolata  in  base  ai  dati  dell'Istituto  nazionale  di
statistica al 31 dicembre 2008. 
    3. Le province ed i comuni commissariati ai sensi  dell'art.  143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  (Testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  locali),  sono  soggetti   alle
disposizioni previste dal presente regolamento dall'anno successivo a
quello della rielezione degli organi istituzionali. 
    3. Le disposizioni del presente regolamento  si  applicano  anche
agli enti locali commissariati ai sensi dell'art.  141  del  deccreto
legislativo n. 267/2000.