Art. 2 Enti destinatari 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle province ed ai comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti. 2. Ai fini del comma 1 per i comuni si considera la popolazione residente calcolata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica al 31 dicembre 2008. 3. Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 141 del deccreto legislativo n. 267/2000.