Art. 3 
 
                         O b i e t t i v i  
 
    1. Gli obbiettivi del Patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
2010, espresso in termini di saldo finanziario di competenza mista ai
sensi dell'art. 77-bis,  comma  5,  della  legge  n.  133/2008,  sono
decterminati,  per  ciascuna  provincia   e   per   ciascun   comune,
nell'allegato A. 
    2. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della
capacita' finanziaria degli enti locali piemontesi ed il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi di cui al comma 1  possono
essere modificati con deliberazione della  Giunta  regionale,  previo
assenso espresso dagli enti interessati in  conformita'  del  proprio
ordinamento   giuridico.   In   tal   caso   la   Regione    provvede
tempestivamente  a  comunicare  agli  enti   interessati   il   nuovo
obiettivo. Nella ridefinizione degli obiettivi si tiene conto, in via
prioritaria, dell'esigenza di riallocazione delle risorse in  ragione
della dimensione territoriale dei servizi pubblici erogati dagli enti
locali e degli indirizzi della programmazione regionale strategica. 
    3. Il bilancio di previsione delle province e dei comuni soggetti
al Patto di stabilita' interno e' approvato iscrivendo le  previsioni
di entrata e spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il Patto medesimo. A  tal  fine,  i  predetti
enti sono tenuti ad allegare al bilancio di  previsione  un  apposito
prospetto contenente le previsioni di competenza  e  di  cassa  degli
aggregati rilevanti ai fini  del  Patto.  Le  province  ed  i  comuni
adeguano i propri  documenti  contabili  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione, da parte della Regione, dei nuovi obiettivi  ai  sensi
del comma 2. 
    4. Nel caso di modifica degli obiettivi ai sensi del comma 2,  la
Regione garantisce, comunque, il  rispetto  dell'obiettivo  aggregato
del comparto degli enti locali  piemontesi,  quale  risultante  dalla
comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle  finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ai  sensi
dell'art. 77-ter, comma 11, della  legge  n.  133/2008.  La  Regione,
qualora    la    normativa    statale    lo    consenta,     effettua
altresi' interventi compernsivi, a valere sul proprio  bilancio,  per
garantire il rispetto del predetto obbiettivo aggregato. 
    5. La Regione rettifica, anche d'ufficio, gli obiettivi di cui al
comma 1 laddove cio' sia necessario per adeguarne la misura  ai  dati
comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.