Art. 3 O b i e t t i v i 1. Gli obbiettivi del Patto di stabilita' interno per l'anno 2010, espresso in termini di saldo finanziario di competenza mista ai sensi dell'art. 77-bis, comma 5, della legge n. 133/2008, sono decterminati, per ciascuna provincia e per ciascun comune, nell'allegato A. 2. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della capacita' finanziaria degli enti locali piemontesi ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi di cui al comma 1 possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, previo assenso espresso dagli enti interessati in conformita' del proprio ordinamento giuridico. In tal caso la Regione provvede tempestivamente a comunicare agli enti interessati il nuovo obiettivo. Nella ridefinizione degli obiettivi si tiene conto, in via prioritaria, dell'esigenza di riallocazione delle risorse in ragione della dimensione territoriale dei servizi pubblici erogati dagli enti locali e degli indirizzi della programmazione regionale strategica. 3. Il bilancio di previsione delle province e dei comuni soggetti al Patto di stabilita' interno e' approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo. A tal fine, i predetti enti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto. Le province ed i comuni adeguano i propri documenti contabili entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Regione, dei nuovi obiettivi ai sensi del comma 2. 4. Nel caso di modifica degli obiettivi ai sensi del comma 2, la Regione garantisce, comunque, il rispetto dell'obiettivo aggregato del comparto degli enti locali piemontesi, quale risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 77-ter, comma 11, della legge n. 133/2008. La Regione, qualora la normativa statale lo consenta, effettua altresi' interventi compernsivi, a valere sul proprio bilancio, per garantire il rispetto del predetto obbiettivo aggregato. 5. La Regione rettifica, anche d'ufficio, gli obiettivi di cui al comma 1 laddove cio' sia necessario per adeguarne la misura ai dati comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.