Art. 4 Incentivi e sanzioni 1. Agli enti il cui obiettivo e' modificato, ai sensi dell'art. 3 comma 2, in senso peggiorativo, e' riconosciuta, a valere sugli obiettivi del Patto di stabilita' interno relativo anni successivi al 2010, una premialita' garantita dalla Regione e ripartita secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi. 2. Agli enti di cui al comma 1 la Regione puo' riconoscere un maggior punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti specifici. 3. Gli enti il cui obiettivo e' modificato, ai sensi dell'art. 3 comma 2, in senso migliorativo, garantiscono il rientro secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi. 4. Nel caso in cui l'obiettivo aggregato del comparto degli enti locali piemontesi soggetti al Patto di stabilita' interno, quale risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 77-ter, comma 11, della legge n. 133/2008, sia rispettato, non si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale. La Regione, anche attraverso l'applicazione di sanzioni regionali, impone agli enti che non abbiano rispettato gli obiettivi determinati ai sensi dell'art. 3 il rientro dallo sforamento nell'anno 2011. E' fatta salva l'erogazione delle premialita' previste dalla normativa statale. 5. Nel caso in cui l'obiettivo aggregato del comparto degli enti locali piemontesi soggetti al Patto di stabilita' interno non sia rispettato, le sanzioni previste dalla normativa statale si applicano secondo le modalita' previste dal comma 7. Sono fatti salvi gli eventuali interventi regionali compensativi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, secondo periodo. 6. Agli enti che registrano a fine esercizio un saldo migliore dell'obiettivo ad essi assegnato ai sensi dell'art. 3 puo' essere comminata una penalita' a valere sugli obiettivi del Patto di stabilita' interno relativo all'anno 2011 modulata in ragione dell'entita' della differenza fra i due predetti valori. La penalita' non e' applicata laddove tale differenza sia inferiore ad una soglia definita con le modalita' di cui al comma 7. 7. Le modalita' di applicazione degli incentivi e delle sanzioni di cui al presente articolo sono determinate in sede di disciplina regionale del Patto di stabilita' interno per l'anno 2011, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ovvero, nelle more della costituzione di quest'ultimo, della Conferenza Regione-Autonomie locali, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.