Art. 4 
 
                        Incentivi e sanzioni 
 
    1. Agli enti il cui obiettivo e' modificato, ai sensi dell'art. 3
comma 2, in senso  peggiorativo,  e'  riconosciuta,  a  valere  sugli
obiettivi del Patto di stabilita' interno relativo anni successivi al
2010, una premialita' garantita dalla Regione e ripartita secondo  un
profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli
enti stessi. 
    2. Agli enti di cui al comma 1 la  Regione  puo'  riconoscere  un
maggior punteggio nei  bandi  per  la  concessione  di  finanziamenti
specifici. 
    3. Gli enti il cui obiettivo e' modificato, ai sensi dell'art.  3
comma 2, in senso migliorativo, garantiscono il  rientro  secondo  un
profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli
enti stessi. 
    4. Nel caso in cui l'obiettivo aggregato del comparto degli  enti
locali piemontesi soggetti al  Patto  di  stabilita'  interno,  quale
risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
ai sensi dell'art. 77-ter, comma 11, della  legge  n.  133/2008,  sia
rispettato, non si applicano le  sanzioni  previste  dalla  normativa
statale. La Regione,  anche  attraverso  l'applicazione  di  sanzioni
regionali, impone agli enti che non abbiano rispettato gli  obiettivi
determinati  ai  sensi  dell'art.  3  il  rientro  dallo   sforamento
nell'anno  2011.  E'  fatta  salva  l'erogazione  delle   premialita'
previste dalla normativa statale. 
    5. Nel caso in cui l'obiettivo aggregato del comparto degli  enti
locali piemontesi soggetti al Patto di  stabilita'  interno  non  sia
rispettato, le sanzioni previste dalla normativa statale si applicano
secondo le modalita' previste dal  comma  7.  Sono  fatti  salvi  gli
eventuali interventi regionali compensativi, secondo quanto  previsto
dall'art. 3, comma 4, secondo periodo. 
    6. Agli enti che registrano a fine esercizio  un  saldo  migliore
dell'obiettivo ad essi assegnato ai sensi  dell'art.  3  puo'  essere
comminata una  penalita'  a  valere  sugli  obiettivi  del  Patto  di
stabilita'  interno  relativo  all'anno  2011  modulata  in   ragione
dell'entita' della differenza fra i due predetti valori. La penalita'
non e' applicata laddove tale differenza sia inferiore ad una  soglia
definita con le modalita' di cui al comma 7. 
    7. Le modalita' di applicazione degli incentivi e delle  sanzioni
di cui al presente articolo sono determinate in  sede  di  disciplina
regionale del Patto di stabilita' interno  per  l'anno  2011,  previo
parere del Consiglio delle autonomie locali ovvero, nelle more  della
costituzione  di  quest'ultimo,  della  Conferenza  Regione-Autonomie
locali, da esprimere entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della
proposta.