Art. 5 Monitoraggio 1. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilita' interno per l'anno 2010 le province ed i comuni soggetti al Patto di stabilita' interno trasmettono trimestralmente, entro trenta giorni dal termine del periodo di riferimento, alla struttura regionale competente in materia, le informazioni dettagliate secondo il prospetto di cui al comma 4 del presente articolo, utilizzando il sistema web appositamente predisposto. Le province ed i comuni di cui all'art. 2, comma 3, comunicano tempestivamente la propria situazione di commissariamento. 2. Entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, le province ed i comuni soggetti al Patto di stabilita' interno trasmettono alla struttura regionale competente, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario. La mancata trasmissione della certificazione entro il predetto termine costituisce inadempimento al Patto di stabilita' interno. 3. Entro il 31 maggio 2011 la Regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 4. I prospetti e le modalita' tecniche per l'effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le informazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono messe a disposizione dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).