Art. 5 
 
                            Monitoraggio 
 
    1. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  al  Patto  di
stabilita' interno per l'anno 2010 le province ed i  comuni  soggetti
al Patto di stabilita'  interno  trasmettono  trimestralmente,  entro
trenta giorni dal termine del periodo di riferimento, alla  struttura
regionale competente in materia, le informazioni dettagliate  secondo
il prospetto di cui al comma 4 del presente articolo, utilizzando  il
sistema web appositamente predisposto. Le province ed i comuni di cui
all'art. 2, comma 3, comunicano tempestivamente la propria situazione
di commissariamento. 
    2. Entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, le province  ed
i comuni soggetti al Patto di  stabilita'  interno  trasmettono  alla
struttura  regionale  competente,  una   certificazione   del   saldo
finanziario in termini di competenza mista  conseguito,  sottoscritta
dal  rappresentante  legale   e   dal   responsabile   del   servizio
finanziario. La mancata trasmissione della  certificazione  entro  il
predetto termine costituisce inadempimento  al  Patto  di  stabilita'
interno. 
    3. Entro il 31 maggio  2011  la  Regione  comunica  al  Ministero
dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per
la verifica del mantenimento dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica. 
    4. I prospetti e le modalita' tecniche per l'effettuazione  delle
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono  definiti  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale. 
    Le informazioni previste  dai  commi  1,  2  e  3  sono  messe  a
disposizione   dell'Unione   delle   Province   d'Italia   (UPI)    e
dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).