Art. 4 
 
     Programmi terapeutici ed equipe multidisciplinari di lavoro 
 
    1. La TAA e l'AAA sono svolte attraverso programmi finalizzati  a
mettere  in  evidenza  gli  obiettivi   rispettivamente   terapeutici
generali o specifici, ludici,  ricreativi  ed  educativi  commisurati
alle esigenze del soggetto beneficiario. 
    2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da
equipe multidisciplinari di lavoro costituite da  figure  qualificate
in funzione della tipologia progettuale  e  provviste  di  curriculum
attestanti  esperienze  professionali  documentabili   o   competenze
specifiche. Tali programmi sono registrati presso l'azienda sanitaria
locale competente per territorio ed esaminati dalla  Commissione  per
la terapia e l'attivita' assistite con animali di cui all'art. 7. 
    3. Nell'equipe di cui al comma 2 e' sempre prevista la figura  di
un medico veterinario e di un operatore  con  specifica  preparazione
nell'interazione con la specie animale  di  riferimento,  nonche'  il
possesso, da parte dei soggetti componenti l'equipe,  di  un  animale
opportunamente  educato  alle  attivita'  e  terapie  assistite   con
animali.