Art. 4 Programmi terapeutici ed equipe multidisciplinari di lavoro 1. La TAA e l'AAA sono svolte attraverso programmi finalizzati a mettere in evidenza gli obiettivi rispettivamente terapeutici generali o specifici, ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario. 2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche. Tali programmi sono registrati presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio ed esaminati dalla Commissione per la terapia e l'attivita' assistite con animali di cui all'art. 7. 3. Nell'equipe di cui al comma 2 e' sempre prevista la figura di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento, nonche' il possesso, da parte dei soggetti componenti l'equipe, di un animale opportunamente educato alle attivita' e terapie assistite con animali.