Art. 9 Norme di attuazione 1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua le modalita' operative per lo svolgimento di terapie e attivita' assistite con animali e i criteri e le modalita' di formazione ed educazione dell'animale coinvolto.