Art. 9 
 
                         Norme di attuazione 
 
    1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sentita  la  commissione  consiliare
competente,  adotta  un  regolamento  che  individua   le   modalita'
operative per lo svolgimento di terapie  e  attivita'  assistite  con
animali e i criteri  e  le  modalita'  di  formazione  ed  educazione
dell'animale coinvolto.