Art. 10 Soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori 1. I soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori sono la Regione Piemonte, per i settori che coincidono in tutto o in parte con proprieta' regionali, le province, le comunita' montane, le comunita' collinari, le unioni di comuni ed i comuni per i territori non compresi in una forma associativa, gli enti di gestione delle aree protette. 2. I soggetti di cui al comma 1: a) individuano, in accordo con i comuni territorialmente interessati e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dal regolamento attuativo di cui all'art. 18, le diverse modalita' di fruizione della rete locale che rispondono all'esigenza di valorizzare e riequilibrare i bacini escursionistici locali; b) definiscono gli interventi di miglioramento della percorribilita' e di valorizzazione della rete locale, compresi gli interventi di manutenzione della segnaletica di competenza dei comuni, da proporre nell'ambito delle consulte provinciali ai fini della predisposizione del piano degli interventi sulla rete provinciale di cui all'art. 12; c) realizzano, direttamente o per il tramite della forma associativa a cui appartengono, gli interventi inclusi nel piano degli interventi sulla rete provinciale.