Art. 10 
 
   Soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori 
 
    1. I soggetti competenti  ai  fini  della  gestione  tecnica  dei
settori sono la Regione Piemonte, per i  settori  che  coincidono  in
tutto o in parte con proprieta' regionali, le province, le  comunita'
montane, le comunita' collinari, le unioni di comuni ed i comuni  per
i territori non compresi  in  una  forma  associativa,  gli  enti  di
gestione delle aree protette. 
    2. I soggetti di cui al comma 1: 
    a)  individuano,  in  accordo  con  i   comuni   territorialmente
interessati e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dal
regolamento attuativo di cui all'art. 18,  le  diverse  modalita'  di
fruizione  della  rete  locale   che   rispondono   all'esigenza   di
valorizzare e riequilibrare i bacini escursionistici locali; 
    b)   definiscono   gli   interventi   di   miglioramento    della
percorribilita' e di valorizzazione della rete locale,  compresi  gli
interventi  di  manutenzione  della  segnaletica  di  competenza  dei
comuni, da proporre nell'ambito delle consulte  provinciali  ai  fini
della  predisposizione  del  piano  degli   interventi   sulla   rete
provinciale di cui all'art. 12; 
    c)  realizzano,  direttamente  o  per  il  tramite  della   forma
associativa a cui appartengono,  gli  interventi  inclusi  nel  piano
degli interventi sulla rete provinciale.