Art. 11 
 
                  Vie ferrate e siti di arrampicata 
 
    1. La  progettazione,  la  realizzazione,  la  segnaletica  e  la
manutenzione delle vie ferrate e dei  siti  di  arrampicata  sono  di
competenza  dei  comuni  territorialmente  interessati,  sentita   la
Consulta provinciale. 
    2. Nell'esercizio delle competenze previste al comma 1, i  comuni
si avvalgono dell'apporto professionale di soggetti abilitati in base
alla legislazione vigente. 
    3.  I  comuni,  nel  rispetto  degli  indirizzi   contenuti   nel
regolamento attuativo di cui all'art. 18,  definiscono,  con  proprio
regolamento, le modalita' di fruizione delle vie ferrate e  dei  siti
di arrampicata. 
    4. Le dotazioni e i materiali  utilizzati  per  la  realizzazione
delle infrastrutture per le vie ferrate e i siti di arrampicata  sono
certificati in base alla normativa vigente.