Art. 11 Vie ferrate e siti di arrampicata 1. La progettazione, la realizzazione, la segnaletica e la manutenzione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata sono di competenza dei comuni territorialmente interessati, sentita la Consulta provinciale. 2. Nell'esercizio delle competenze previste al comma 1, i comuni si avvalgono dell'apporto professionale di soggetti abilitati in base alla legislazione vigente. 3. I comuni, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel regolamento attuativo di cui all'art. 18, definiscono, con proprio regolamento, le modalita' di fruizione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata. 4. Le dotazioni e i materiali utilizzati per la realizzazione delle infrastrutture per le vie ferrate e i siti di arrampicata sono certificati in base alla normativa vigente.