Art. 12 
 
            Piano degli interventi sulla rete provinciale 
 
    1. Il piano degli interventi sulla rete provinciale definisce  le
azioni  di  recupero,  manutenzione  e  valorizzazione   della   rete
provinciale,  ed  individua,  in  particolare,  gli   interventi   di
ripristino, di miglioramento della percorribilita' e di  manutenzione
della segnaletica da realizzare nel  periodo  di  validita',  con  le
rispettive priorita' e la stima dei relativi costi. 
    2. Il piano degli interventi sulla rete provinciale ha  validita'
biennale,  e'  approvato  dalla  provincia,   sentita   la   Consulta
provinciale, ed e' trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell'anno
di riferimento.