Art. 12 Piano degli interventi sulla rete provinciale 1. Il piano degli interventi sulla rete provinciale definisce le azioni di recupero, manutenzione e valorizzazione della rete provinciale, ed individua, in particolare, gli interventi di ripristino, di miglioramento della percorribilita' e di manutenzione della segnaletica da realizzare nel periodo di validita', con le rispettive priorita' e la stima dei relativi costi. 2. Il piano degli interventi sulla rete provinciale ha validita' biennale, e' approvato dalla provincia, sentita la Consulta provinciale, ed e' trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.