Art. 13 Piano biennale degli interventi sulla rete regionale 1. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale definisce gli interventi da realizzare nel biennio di validita' sulla rete regionale ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorita' indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale. 2. Non sono ammessi a finanziamento singoli interventi non inclusi in uno dei piani degli interventi sulla rete provinciale. 3. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale individua inoltre gli interventi di competenza della Regione nei settori che coincidono in tutto o in parte con proprieta' regionali nonche' sui percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata di valenza regionale individuati nel piano stesso. 4. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale e' approvato dalla giunta regionale, sentiti i pareri della Consulta regionale e della competente commissione consiliare. 5. Fatte salve le norme in materia di tutela paesaggistica ed ambientale previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'approvazione del piano biennale degli interventi sulla rete regionale costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi.