Art. 13 
 
        Piano biennale degli interventi sulla rete regionale 
 
    1. Il  piano  biennale  degli  interventi  sulla  rete  regionale
definisce gli interventi da realizzare nel biennio di validita' sulla
rete regionale ed individua le opere oggetto di finanziamento  con  i
relativi importi di contributo sulla base  delle  priorita'  indicate
nei piani degli interventi sulla rete provinciale. 
    2. Non  sono  ammessi  a  finanziamento  singoli  interventi  non
inclusi in uno dei piani degli interventi sulla rete provinciale. 
    3. Il  piano  biennale  degli  interventi  sulla  rete  regionale
individua inoltre gli interventi  di  competenza  della  Regione  nei
settori che coincidono in tutto o in parte con  proprieta'  regionali
nonche'  sui  percorsi  escursionistici,  vie  ferrate  e   siti   di
arrampicata di valenza regionale individuati nel piano stesso. 
    4. Il piano biennale degli interventi  sulla  rete  regionale  e'
approvato dalla giunta regionale, sentiti  i  pareri  della  Consulta
regionale e della competente commissione consiliare. 
    5. Fatte salve le norme in materia  di  tutela  paesaggistica  ed
ambientale previste dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'approvazione del piano biennale
degli interventi  sulla  rete  regionale  costituisce  autorizzazione
all'esecuzione degli interventi.