Art. 14 Valorizzazione delle attivita' escursionistiche 1. La Regione realizza e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni piu' rappresentative operanti nel settore della promozione dell'escursionismo, attivita' divulgative e informative nonche' l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale. 2. I criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attivita' finanziabili sono individuati nell'ambito del regolamento attuativo di cui all'art. 18.