Art. 14 
 
           Valorizzazione delle attivita' escursionistiche 
 
    1. La Regione realizza e promuove, anche attraverso  il  sostegno
finanziario agli  enti  ed  alle  associazioni  piu'  rappresentative
operanti nel settore della promozione  dell'escursionismo,  attivita'
divulgative e  informative  nonche'  l'organizzazione  di  eventi  di
rilievo  regionale,  nazionale  ed   internazionale   finalizzati   a
promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici, delle  vie
ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale. 
    2. I criteri per la concessione dei contributi e  la  definizione
delle  tipologie   di   attivita'   finanziabili   sono   individuati
nell'ambito del regolamento attuativo di cui all'art. 18.