Art. 16 
 
                            D i v i e t i 
 
    1. E' fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo  stato
di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e  dei  siti
di arrampicata inseriti nella rete regionale,  e  in  particolare  di
mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero  accesso
ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare
qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di  cui
al presente comma. 
    2. Ove le esigenze di modifica di destinazione  d'uso  sorgano  a
seguito di interventi progettati dai  comuni,  ogni  variazione  deve
essere preventivamente  comunicata  alla  provincia  territorialmente
competente, ai fini dell'aggiornamento della rete provinciale. 
    3. La  violazione  del  comma  2  comporta  l'applicazione  delle
sanzioni e delle misure previste dal decreto legislativo n. 285/1992,
nelle misure dallo stesso determinate. 
    4. I sentieri e le mulattiere inclusi nella  rete  regionale  non
possono essere individuati  dai  comuni  per  l'attivita'  dei  mezzi
motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente. 
    5. I percorsi escursionistici compresi nella rete  regionale  non
possono essere destinati alla pratica  del  «downhill»,  ne'  possono
rientrare nelle aree destinate a «bike park».