Art. 16 D i v i e t i 1. E' fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale, e in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma. 2. Ove le esigenze di modifica di destinazione d'uso sorgano a seguito di interventi progettati dai comuni, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla provincia territorialmente competente, ai fini dell'aggiornamento della rete provinciale. 3. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dal decreto legislativo n. 285/1992, nelle misure dallo stesso determinate. 4. I sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere individuati dai comuni per l'attivita' dei mezzi motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente. 5. I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del «downhill», ne' possono rientrare nelle aree destinate a «bike park».