Art. 17 Sanzioni amministrative 1. Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette che le esercitano in conformita' alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ne introitano i relativi proventi. 2. Il comune che utilizza una segnaletica difforme da quella definita dalla giunta regionale e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00. 3. Chiunque danneggia la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilita' e la sosta lungo i percorsi escursionistici della rete regionale e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00. 4. Chiunque commette una delle infrazioni di cui ai commi 2 o 3 o disattende i divieti di cui all'art. 16 e' soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facolta' delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette nel cui territorio si e' verificata la violazione di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.