Art. 17 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
    1. Le funzioni di vigilanza e controllo e  di  irrogazione  delle
sanzioni amministrative  pecuniarie  concernenti  il  rispetto  delle
disposizioni della presente legge sono di competenza delle  province,
dei comuni e degli enti  di  gestione  delle  aree  protette  che  le
esercitano in  conformita'  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale) e ne introitano i relativi proventi. 
    2. Il comune che utilizza  una  segnaletica  difforme  da  quella
definita  dalla  giunta   regionale   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00. 
    3. Chiunque danneggia la segnaletica o le opere realizzate per la
percorribilita' e la sosta lungo  i  percorsi  escursionistici  della
rete regionale e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 200,00 ad euro 2.000,00. 
    4. Chiunque commette una delle infrazioni di cui ai commi 2 o 3 o
disattende i divieti di cui all'art. 16  e'  soggetto  alla  sanzione
accessoria del ripristino e della  risistemazione  ambientale,  fatta
salva la facolta' delle province, dei comuni e degli enti di gestione
delle aree protette nel cui territorio si e' verificata la violazione
di  provvedere  d'ufficio  con  rivalsa  delle  spese  a  carico  del
trasgressore.