Art. 19 Obblighi di relazione al consiglio 1. La giunta regionale presenta ogni tre anni alla competente commissione consiliare una relazione che descrive: a) le attivita' attuate ai sensi degli articoli 7, 8, 9; b) l'entita' ed i beneficiari dei contributi erogati sia in riferimento al piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'art. 13 sia ai sensi dell'art. 14. 2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre informazioni da cui emerge in quale misura le attivita' previste dalla legge recuperano, conservano e valorizzano il patrimonio escursionistico regionale anche in riferimento allo sviluppo turistico sostenibile.