Art. 19 
 
                 Obblighi di relazione al consiglio 
 
    1. La giunta regionale presenta ogni  tre  anni  alla  competente
commissione consiliare una relazione che descrive: 
    a) le attivita' attuate ai sensi degli articoli 7, 8, 9; 
    b) l'entita' ed i  beneficiari  dei  contributi  erogati  sia  in
riferimento al piano biennale degli interventi sulla  rete  regionale
di cui all'art. 13 sia ai sensi dell'art. 14. 
    2. La relazione di cui al comma 1 contiene  inoltre  informazioni
da cui emerge in quale  misura  le  attivita'  previste  dalla  legge
recuperano, conservano e valorizzano  il  patrimonio  escursionistico
regionale anche in riferimento allo sviluppo turistico sostenibile.