Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione si propone in particolare di: 
    a) programmare e pianificare gli interventi  di  conservazione  e
valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale; 
    b) attivare il catasto regionale del  patrimonio  escursionistico
per rilevare  lo  stato  e  la  consistenza  delle  infrastrutture  e
individuarne soggetti  e  sistema  di  gestione,  anche  al  fine  di
garantirne un'adeguata fruizione in sicurezza; 
    c)  favorire  la  realizzazione  di  interventi  strutturali   ed
infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale; 
    d)  promuovere  la   ricerca   per   accrescere   le   conoscenze
tecnico-scientifiche e l'innovazione collegate  alla  gestione  degli
interventi infrastrutturali e adottare iniziative di comunicazione  e
divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti circa il
valore   culturale,   ambientale   ed   economico   del    patrimonio
escursionistico regionale; 
    e)  promuovere  l'attivita'  degli  imprenditori  interessati  al
recupero e alla manutenzione del patrimonio escursionistico regionale
e favorire l'azione delle diverse forme  associative  che,  a  titolo
volontaristico, operano per la sua valorizzazione; 
    f) contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche
dei  territori  montani,  mediante  la  promozione  della   fruizione
turistica  di   tali   aree   e   la   valorizzazione   di   percorsi
escursionistici di tipo regionale,  nazionale  ed  internazionale  in
linea con la programmazione turistica regionale.