Art. 2 Finalita' 1. La Regione si propone in particolare di: a) programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale; b) attivare il catasto regionale del patrimonio escursionistico per rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture e individuarne soggetti e sistema di gestione, anche al fine di garantirne un'adeguata fruizione in sicurezza; c) favorire la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale; d) promuovere la ricerca per accrescere le conoscenze tecnico-scientifiche e l'innovazione collegate alla gestione degli interventi infrastrutturali e adottare iniziative di comunicazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti circa il valore culturale, ambientale ed economico del patrimonio escursionistico regionale; e) promuovere l'attivita' degli imprenditori interessati al recupero e alla manutenzione del patrimonio escursionistico regionale e favorire l'azione delle diverse forme associative che, a titolo volontaristico, operano per la sua valorizzazione; f) contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani, mediante la promozione della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione di percorsi escursionistici di tipo regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale.