Art. 20 
 
                            Norma finale 
 
    1. In fase di  prima  applicazione  della  legge,  entro  novanta
giorni dall'approvazione del regolamento attuativo  di  cui  all'art.
18, le province provvedono agli adempimenti previsti ai commi 1  e  2
dell'art. 5 e all'art. 10, d'intesa con gli enti  di  gestione  delle
aree protette, le comunita'  montane,  le  comunita'  collinari  e  i
comuni, ove assenti gli ultimi due enti, con il Club alpino italiano,
con il Collegio regionale delle guide alpine e sentiti gli altri enti
e associazioni interessati. 
    2. Le province trasmettono la rete provinciale alla  Regione  per
l'inserimento nel catasto regionale del patrimonio escursionistico di
cui all'art. 7 e la definizione della rete regionale.