Art. 20 Norma finale 1. In fase di prima applicazione della legge, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento attuativo di cui all'art. 18, le province provvedono agli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 5 e all'art. 10, d'intesa con gli enti di gestione delle aree protette, le comunita' montane, le comunita' collinari e i comuni, ove assenti gli ultimi due enti, con il Club alpino italiano, con il Collegio regionale delle guide alpine e sentiti gli altri enti e associazioni interessati. 2. Le province trasmettono la rete provinciale alla Regione per l'inserimento nel catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'art. 7 e la definizione della rete regionale.