Art. 21 Norma finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011 agli oneri pari a 1.200.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base (UPB) DB 14192 e agli oneri pari a 800.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'UPB DB14161, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 18 febbraio 2010 BRESSO