Art. 21 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Per l'attuazione della presente legge, nel  biennio  2010-2011
agli oneri pari a 1.200.000,00 euro per ciascun anno, in  termini  di
competenza, iscritti nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
(UPB) DB 14192 e agli oneri pari a 800.000,00 euro per ciascun  anno,
in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'UPB  DB14161,  si
provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le  modalita'
previste dall'art. 8 della legge  regionale  11  aprile  2001,  n.  7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art.  30  della
legge regionale 4 marzo 2003, n.  2  (Legge  finanziaria  per  l'anno
2003). 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
      Torino, 18 febbraio 2010 
 
                               BRESSO