Art. 4 Pianificazione 1. La pianificazione e' lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale. 2. La pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale si sviluppa con il contributo delle autonomie locali, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione, di cui all'art. 3 dello Statuto. 3. La Regione, per la predisposizione e per l'aggiornamento della pianificazione, realizza un sistema informativo del patrimonio escursionistico regionale.