Art. 4 
 
                           Pianificazione 
 
    1.  La  pianificazione  e'  lo  strumento  di  indirizzo   e   di
programmazione  per  individuare  gli  interventi   di   recupero   e
valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale. 
    2.   La   pianificazione   degli   interventi   di   recupero   e
valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale  si  sviluppa
con il contributo delle autonomie locali, nel rispetto  dei  principi
di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione, di cui all'art.  3
dello Statuto. 
    3. La Regione, per la predisposizione e per l'aggiornamento della
pianificazione,  realizza  un  sistema  informativo  del   patrimonio
escursionistico regionale.