Art. 5 Livelli della pianificazione 1. Per le finalita' di cui all'art. 4, il territorio regionale e' articolato, per ciascuna provincia, in aree omogenee definite settori. L'individuazione dei settori e degli enti competenti alla gestione tecnica degli stessi e' effettuata dalle province nel rispetto degli indirizzi tecnici definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 18. 2. Nell'ambito territoriale di ciascun settore e' individuata la rete locale del patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete locale. 3. La rete provinciale del patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete provinciale, e' formata dall'insieme delle reti locali comprese nei confini amministrativi di ciascuna provincia. Il complesso delle reti provinciali costituisce la rete regionale del patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete regionale.