Art. 5 
 
                    Livelli della pianificazione 
 
    1. Per le finalita' di cui all'art. 4, il territorio regionale e'
articolato,  per  ciascuna  provincia,  in  aree  omogenee   definite
settori. L'individuazione dei settori e degli  enti  competenti  alla
gestione tecnica  degli  stessi  e'  effettuata  dalle  province  nel
rispetto degli indirizzi tecnici definiti nel  regolamento  attuativo
di cui all'art. 18. 
    2. Nell'ambito territoriale di ciascun settore e' individuata  la
rete locale del patrimonio  escursionistico,  di  seguito  denominata
rete locale. 
    3. La rete provinciale del patrimonio escursionistico, di seguito
denominata rete  provinciale,  e'  formata  dall'insieme  delle  reti
locali comprese nei confini amministrativi di ciascuna provincia.  Il
complesso delle reti provinciali costituisce la  rete  regionale  del
patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete regionale.