Art. 6 
 
                           Rete regionale 
 
    1. L'inserimento di nuovi percorsi ovvero  di  nuovi  siti  nella
rete regionale e' subordinato al  parere  favorevole  della  Consulta
regionale  per  il  patrimonio  escursionistico  tenuto  conto  della
pianificazione in atto. 
    2. I percorsi escursionistici,  le  vie  ferrate  ed  i  siti  di
arrampicata ricompresi  nella  rete  regionale  sono  considerati  di
interesse pubblico. 
    3. Nel caso in cui la rete regionale includa tratti di viabilita'
di uso privato, il regolamento attuativo di cui all'art. 18 definisce
le forme di pubblicita' idonee a garantire il rispetto  dei  relativi
diritti. 
    4. In relazione alla rete regionale  non  trova  applicazione  la
deroga di cui all'art. 11, comma 3 della legge regionale  2  novembre
1982, n. 32 (Norme per la conservazione  del  patrimonio  naturale  e
dell'assetto ambientale), come sostituito dal comma  1  dell'art.  20
della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30. 
    5. La giunta regionale individua, con il regolamento attuativo di
cui all'art. 18, gli indirizzi tecnici per  la  determinazione  delle
reti provinciali  e  regionale,  nonche'  per  l'implementazione  del
catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'art. 7.