Art. 6 Rete regionale 1. L'inserimento di nuovi percorsi ovvero di nuovi siti nella rete regionale e' subordinato al parere favorevole della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico tenuto conto della pianificazione in atto. 2. I percorsi escursionistici, le vie ferrate ed i siti di arrampicata ricompresi nella rete regionale sono considerati di interesse pubblico. 3. Nel caso in cui la rete regionale includa tratti di viabilita' di uso privato, il regolamento attuativo di cui all'art. 18 definisce le forme di pubblicita' idonee a garantire il rispetto dei relativi diritti. 4. In relazione alla rete regionale non trova applicazione la deroga di cui all'art. 11, comma 3 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), come sostituito dal comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30. 5. La giunta regionale individua, con il regolamento attuativo di cui all'art. 18, gli indirizzi tecnici per la determinazione delle reti provinciali e regionale, nonche' per l'implementazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'art. 7.