Art. 7 
 
          Catasto regionale del patrimonio escursionistico 
 
    1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 4,  comma
3, e' istituito presso l'assessorato regionale competente in  materia
di economia montana e foreste il  catasto  regionale  del  patrimonio
escursionistico, che e' strumento  di  conoscenza,  organizzazione  e
coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge. 
    2.  Le  modalita'  di  gestione  ed  aggiornamento  del   catasto
regionale  del   patrimonio   escursionistico   sono   definite   nel
regolamento attuativo di cui all'art. 18. Le risorse finanziarie  per
la gestione del catasto regionale sono definite nell'ambito del piano
biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'art. 13.