Art. 7 Catasto regionale del patrimonio escursionistico 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 4, comma 3, e' istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste il catasto regionale del patrimonio escursionistico, che e' strumento di conoscenza, organizzazione e coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge. 2. Le modalita' di gestione ed aggiornamento del catasto regionale del patrimonio escursionistico sono definite nel regolamento attuativo di cui all'art. 18. Le risorse finanziarie per la gestione del catasto regionale sono definite nell'ambito del piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'art. 13.