Art. 8 Consulta regionale per il patrimonio escursionistico 1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste e' istituita la Consulta regionale per il patrimonio escursionistico, di seguito denominata Consulta regionale, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della giunta regionale. 2. La Consulta regionale e' nominata dalla giunta regionale ed e' composta da: a) l'assessore regionale competente in materia di montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente; b) l'assessore regionale competente in materia di turismo e sport o un suo delegato, con funzioni di vice Presidente; c) gli assessori provinciali competenti in materia di montagna e turismo, o loro delegati; d) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Associazione regionale del Piemonte; e) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM), Delegazione regionale piemontese; f) il Presidente del Club alpino italiano, Gruppo regionale del Piemonte o un suo delegato; g) il Presidente del Collegio regionale delle guide alpine o un suo delegato; h) il Presidente del Soccorso alpino regionale o un suo delegato. 3. La Consulta regionale: a) e' la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione e la gestione della rete regionale, anche per gli aspetti collegati alla fruizione in sicurezza; b) esprime parere obbligatorio non vincolante sul piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'art. 13; c) propone alla giunta regionale iniziative per la valorizzazione e la promozione della rete regionale; d) promuove l'aggiornamento e la revisione della rete regionale; e) coordina l'attivita' delle consulte provinciali per il patrimonio escursionistico di cui all'art. 9. 4. La Consulta regionale resta in carica per la durata della legislatura. La giunta regionale ne definisce le regole di funzionamento ed indica le modalita' di designazione dei componenti di cui al comma 2.