Art. 8 
 
        Consulta regionale per il patrimonio escursionistico 
 
    1.  Presso  l'assessorato  regionale  competente  in  materia  di
economia montana e foreste e' istituita la Consulta regionale per  il
patrimonio escursionistico, di seguito denominata Consulta regionale,
quale sede di concertazione  e  organismo  consultivo  e  propositivo
della giunta regionale. 
    2. La Consulta regionale e' nominata dalla giunta regionale ed e'
composta da: 
    a) l'assessore regionale competente in materia di montagna  o  un
suo delegato, con funzioni di Presidente; 
    b) l'assessore regionale competente in materia di turismo e sport
o un suo delegato, con funzioni di vice Presidente; 
    c) gli assessori provinciali competenti in materia di montagna  e
turismo, o loro delegati; 
    d) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni  italiani
(ANCI), Associazione regionale del Piemonte; 
    e) un rappresentante  dell'Unione  nazionale  comuni,  comunita',
enti montani (UNCEM), Delegazione regionale piemontese; 
    f) il Presidente del Club alpino italiano, Gruppo  regionale  del
Piemonte o un suo delegato; 
    g) il Presidente del Collegio regionale delle guide alpine  o  un
suo delegato; 
    h) il Presidente del Soccorso alpino regionale o un suo delegato. 
    3. La Consulta regionale: 
    a) e' la sede di  confronto  per  la  definizione  dei  contenuti
tecnici e dei criteri per la pianificazione e la gestione della  rete
regionale,  anche  per  gli  aspetti  collegati  alla  fruizione   in
sicurezza; 
    b) esprime parere obbligatorio non vincolante sul piano  biennale
degli interventi sulla rete regionale di cui all'art. 13; 
    c) propone alla giunta regionale iniziative per la valorizzazione
e la promozione della rete regionale; 
    d) promuove l'aggiornamento e la revisione della rete regionale; 
    e)  coordina  l'attivita'  delle  consulte  provinciali  per   il
patrimonio escursionistico di cui all'art. 9. 
    4. La Consulta regionale resta in  carica  per  la  durata  della
legislatura.  La  giunta  regionale  ne  definisce   le   regole   di
funzionamento ed indica le modalita' di designazione  dei  componenti
di cui al comma 2.