Art. 9 Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico 1. Le consulte provinciali per il patrimonio escursionistico, di seguito denominate consulte provinciali, sono istituite presso ciascun assessorato provinciale competente in materia di turismo o montagna quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della giunta provinciale. 2. La Consulta provinciale e' nominata dalla giunta provinciale ed e' composta da: a) l'assessore provinciale competente in materia di turismo o montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente; b) tre rappresentanti delle strutture provinciali competenti in materia di turismo, montagna e foreste; c) tre rappresentanti dei soggetti gestori di cui all'art. 10; d) un rappresentante del Club alpino italiano, Gruppo regionale del Piemonte; e) un rappresentante del Collegio regionale delle guide alpine; f) un rappresentante del Soccorso alpino regionale. 3. La Consulta provinciale: a) esprime parere obbligatorio e non vincolante sul piano degli interventi sulla rete provinciale di cui all'art. 12; b) e' la sede di confronto per l'individuazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, anche di valenza interprovinciale, da inserire nelle reti locali e nella complessiva rete provinciale da proporre alla giunta provinciale; c) promuove l'aggiornamento e la revisione della rete provinciale. 4. La Consulta provinciale resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale. La giunta provinciale ne definisce le regole di funzionamento ed indica le modalita' di designazione dei rispettivi componenti.