Art. 9 
 
       Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico 
 
    1. Le consulte provinciali per il patrimonio escursionistico,  di
seguito  denominate  consulte  provinciali,  sono  istituite   presso
ciascun assessorato provinciale competente in materia  di  turismo  o
montagna  quale  sede  di  concertazione  e  organismo  consultivo  e
propositivo della giunta provinciale. 
    2. La Consulta provinciale e' nominata dalla  giunta  provinciale
ed e' composta da: 
    a) l'assessore provinciale competente in  materia  di  turismo  o
montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente; 
    b) tre rappresentanti delle strutture provinciali  competenti  in
materia di turismo, montagna e foreste; 
    c) tre rappresentanti dei soggetti gestori di cui all'art. 10; 
    d) un rappresentante del Club alpino italiano,  Gruppo  regionale
del Piemonte; 
    e) un rappresentante del Collegio regionale delle guide alpine; 
    f) un rappresentante del Soccorso alpino regionale. 
    3. La Consulta provinciale: 
    a) esprime parere obbligatorio e non vincolante sul  piano  degli
interventi sulla rete provinciale di cui all'art. 12; 
    b) e' la sede di  confronto  per  l'individuazione  dei  percorsi
escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di  arrampicata,  anche
di valenza interprovinciale, da inserire nelle reti  locali  e  nella
complessiva rete provinciale da proporre alla giunta provinciale; 
    c)  promuove  l'aggiornamento   e   la   revisione   della   rete
provinciale. 
    4. La Consulta provinciale resta in  carica  per  la  durata  del
mandato  amministrativo  provinciale.  La   giunta   provinciale   ne
definisce le regole  di  funzionamento  ed  indica  le  modalita'  di
designazione dei rispettivi componenti.