Art. 10 Sanzioni ulteriori 1. Il conduttore e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila) ad ettaro della superficie vitata illegale qualora: a) non comunichi l'opzione prescelta entro il termine di cui all'art. 9, comma 3; b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di cui all'art. 9, comma 4 o se i contratti presentati non coprono l'intera produzione quale dichiarata nell'ultima dichiarazione di raccolta o di produzione presentata ai sensi della normativa comunitaria vigente; c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di cui all'art. 9, comma 2, lettera b). 2. La sanzione di cui al comma 1, lettera b) si applica dal 1° settembre dell'anno in cui deve essere presentato il contratto di distillazione. 3. La sanzione di cui al comma 1, lettera c) si applica dal 1° settembre dell'anno interessato. 4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di superfici vitate inferiori a 0,1 ettari, destinate esclusivamente al consumo familiare. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Umbria. Perugia, 27 ottobre 2009 LORENZETTI