Art. 10 
 
                         Sanzioni ulteriori 
 
    1. Il  conduttore  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila) ad ettaro  della
superficie vitata illegale qualora: 
    a) non comunichi l'opzione prescelta  entro  il  termine  di  cui
all'art. 9, comma 3; 
    b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di
cui all'art. 9, comma 4 o  se  i  contratti  presentati  non  coprono
l'intera produzione quale  dichiarata  nell'ultima  dichiarazione  di
raccolta  o  di  produzione  presentata  ai  sensi  della   normativa
comunitaria vigente; 
    c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera b). 
    2. La sanzione di cui al comma 1, lettera b) si  applica  dal  1°
settembre dell'anno in cui deve essere  presentato  il  contratto  di
distillazione. 
    3. La sanzione di cui al comma 1, lettera c) si  applica  dal  1°
settembre dell'anno interessato. 
    4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si  applicano  nei  casi  di
superfici vitate inferiori a 0,1 ettari, destinate esclusivamente  al
consumo familiare. 
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della regione Umbria. 
      Perugia, 27 ottobre 2009 
 
                             LORENZETTI