Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, previsto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; b) CUAA: codice unico di identificazione delle aziende agricole; c) schedario viticolo: banca dati alfa numerica costituita ai sensi del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modifiche, contenente informazioni e dati tecnici relativi al potenziale produttivo aziendale quali superfici vitate impiantate, varieta', anno di impianto, diritti di reimpianto; d) potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varieta' classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti; e) conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attivita' agricola in azienda di cui disponga a titolo legittimo; f) campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo; g) estirpazione: l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, mediante estirpazione alla radice; h) impianto/reimpianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze; i) diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto o di un diritto di impianto ottenuto da una riserva; l) diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione; m) superficie vitata: la superficie all'interno del sesto di impianto da filare a filare e da vite a vite aumentata nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare: superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi e' l'intera superficie catastale della particella; superficie ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi e' quella all'interno del sesto di impianto da filare a filare e da vite a vite aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del cinquanta per cento del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti; superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi e', per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. Se le capezzagne, di testata o laterali ai filari, sono iscritte catastalmente come tali, non possono essere considerate come superficie vitata; n) unita' vitata (U.V.): una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che e' omogenea per le seguenti caratteristiche: titolo di possesso, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno; e' tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purche' gli stessi non superino il quindici per cento del totale, sesto di impianto, anno di impianto; o) vigneto: impianto di viti costituito da una singola unita' vitata (U.V.) o da un insieme di unita' vitate anche non contigue; p) vigneto illegale impiantato posteriormente al 31 agosto 1998: le superfici vitate atte a produrre uva da vino, impiantate o reimpiantate in data successiva al 31 agosto 1998, senza il possesso dei corrispondenti diritti di impianto/reimpianto; q) vigneto illegale impiantato dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998: le superfici vitate atte a produrre uva da vino, impiantate o reimpiantate dal 1° aprile 1987 ed anteriori al 1° settembre 1998, senza il possesso dei corrispondenti diritti di impianto/reimpianto e non regolarizzate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999; r) vendemmia verde: la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione riducendo a zero la resa della relativa superficie; s) consumo familiare: superficie vitata, fino ad un massimo di 0,1 ettari per viticoltore, il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore a condizione che lo stesso viticoltore non produca vino a scopi commerciali; t) dichiarazioni di raccolta e/o di produzione: quelle previste dalla normativa comunitaria e dalle relative disposizioni nazionali. 2. Le eventuali fallanze presenti all'interno della superficie vitata di cui al comma 1, lettera m), non comportano riduzione ai fini della misurazione della medesima superficie vitata. In caso di viti sparse il calcolo della superficie netta vitata viene effettuato assumendo una superficie di insistenza media per ceppo di sei metri quadrati.