Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente  regolamento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a)  fascicolo  aziendale:  contenitore  cartaceo  ed  elettronico
riepilogativo dei dati aziendali, previsto ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503  e  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99; 
    b) CUAA: codice unico di identificazione delle aziende agricole; 
    c) schedario viticolo: banca dati  alfa  numerica  costituita  ai
sensi del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modifiche,
contenente  informazioni  e  dati  tecnici  relativi  al   potenziale
produttivo aziendale quali  superfici  vitate  impiantate,  varieta',
anno di impianto, diritti di reimpianto; 
    d)  potenziale  produttivo   aziendale:   le   superfici   vitate
impiantate nell'azienda con varieta' classificate per  la  produzione
di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti; 
    e)  conduttore:  persona  fisica   o   giuridica   che   esercita
l'attivita' agricola in azienda di cui disponga a titolo legittimo; 
    f) campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il  1°
agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo; 
    g) estirpazione: l'eliminazione completa di tutti i ceppi che  si
trovano su una superficie vitata, mediante estirpazione alla radice; 
    h)  impianto/reimpianto:  la  messa  a   dimora   definitiva   di
barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la  produzione  di
uve o per la coltura di piante madri per marze; 
    i) diritto di impianto: il diritto di piantare viti in  forza  di
un diritto di nuovo impianto o di un diritto di impianto ottenuto  da
una riserva; 
    l) diritto di reimpianto: il diritto  di  piantare  viti  su  una
superficie equivalente, in coltura pura, a quella  in  cui  ha  avuto
luogo o deve avere luogo l'estirpazione; 
    m) superficie vitata: la  superficie  all'interno  del  sesto  di
impianto da filare a filare e da vite a vite  aumentata  nelle  fasce
laterali e nelle testate, della  superficie  realmente  esistente  al
servizio del vigneto ed in particolare: 
    superficie vitata ricadente su una intera  particella  catastale:
in questo caso la  superficie  vitata  da  considerarsi  e'  l'intera
superficie catastale della particella; 
    superficie  ricadente  solo  su  una   parte   della   particella
catastale: in questo caso la superficie  vitata  da  considerarsi  e'
quella all'interno del sesto di impianto da filare a filare e da vite
a vite aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in  misura  del
cinquanta per cento del sesto di impianto ovvero fino ad  un  massimo
di 3 metri per le aree  di  servizio,  ivi  comprese  le  capezzagne,
qualora effettivamente esistenti; 
    superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie
vitata da considerarsi e', per quanto attiene le fasce laterali, fino
ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le
aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora  effettivamente
esistenti. Se le capezzagne, di testata o laterali  ai  filari,  sono
iscritte catastalmente come tali, non possono essere considerate come
superficie vitata; 
    n) unita' vitata (U.V.): una superficie continua coltivata a vite
che ricade su una sola particella catastale e che e' omogenea per  le
seguenti   caratteristiche:   titolo   di   possesso,    destinazione
produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno;  e'  tuttavia
consentita la presenza di vitigni complementari, purche'  gli  stessi
non superino il quindici per cento del  totale,  sesto  di  impianto,
anno di impianto; 
    o) vigneto: impianto di viti costituito  da  una  singola  unita'
vitata (U.V.) o da un insieme di unita' vitate anche non contigue; 
    p) vigneto illegale impiantato posteriormente al 31 agosto  1998:
le superfici vitate  atte  a  produrre  uva  da  vino,  impiantate  o
reimpiantate in data successiva al 31 agosto 1998, senza il  possesso
dei corrispondenti diritti di impianto/reimpianto; 
    q) vigneto illegale impiantato dal 1° aprile 1987 al 1° settembre
1998: le superfici vitate atte a produrre uva da vino,  impiantate  o
reimpiantate dal 1° aprile 1987 ed anteriori al  1°  settembre  1998,
senza il possesso dei corrispondenti diritti di impianto/reimpianto e
non regolarizzate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3  del  regolamento
(CE) n. 1493/1999; 
    r) vendemmia verde: la distruzione totale  o  l'eliminazione  dei
grappoli non ancora giunti a maturazione riducendo  a  zero  la  resa
della relativa superficie; 
    s) consumo familiare: superficie vitata, fino ad  un  massimo  di
0,1 ettari per viticoltore, il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli
sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore  a
condizione che  lo  stesso  viticoltore  non  produca  vino  a  scopi
commerciali; 
    t) dichiarazioni di raccolta e/o di produzione:  quelle  previste
dalla normativa comunitaria e dalle relative disposizioni nazionali. 
    2. Le eventuali fallanze presenti  all'interno  della  superficie
vitata di cui al comma 1, lettera m),  non  comportano  riduzione  ai
fini della misurazione della medesima superficie vitata. In  caso  di
viti sparse il calcolo della superficie netta vitata viene effettuato
assumendo una superficie di insistenza media per ceppo di  sei  metri
quadrati.