Art. 3 
 
         Superfici vitate interessate alla regolarizzazione 
 
    1. I produttori che hanno  impiantato  superfici  vitate  dal  1°
aprile 1987 al 1° settembre 1998 senza  disporre  dei  corrispondenti
diritti di impianto,  possono  regolarizzare  le  superfici  illegali
mediante il pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  di
euro  6.000,00  (seimila)  ad  ettaro.  Il  pagamento   deve   essere
effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2009. 
    2. La regolarizzazione di cui al comma  1  non  si  applica  alle
superfici vitate impiantate illegalmente successivamente al 1° aprile
1987 ed anteriormente al 1° settembre  1998,  gia'  regolarizzate  ai
sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999. 
    3. Sono esclusi dalla regolarizzazione  obbligatoria  di  cui  al
comma  1  i  conduttori  che,  in  ambito  aziendale,  detengono  una
superficie vitata complessiva atta a produrre uva da vino fino ad  un
massimo di 0,1 ettari (1.000 mq),  il  cui  vino  o  i  cui  prodotti
vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo  familiare  del
viticoltore e che in nessun caso possono essere commercializzati.