Art. 3 Superfici vitate interessate alla regolarizzazione 1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, possono regolarizzare le superfici illegali mediante il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 (seimila) ad ettaro. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2009. 2. La regolarizzazione di cui al comma 1 non si applica alle superfici vitate impiantate illegalmente successivamente al 1° aprile 1987 ed anteriormente al 1° settembre 1998, gia' regolarizzate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999. 3. Sono esclusi dalla regolarizzazione obbligatoria di cui al comma 1 i conduttori che, in ambito aziendale, detengono una superficie vitata complessiva atta a produrre uva da vino fino ad un massimo di 0,1 ettari (1.000 mq), il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore e che in nessun caso possono essere commercializzati.