Art. 5 Istruttoria delle domande 1. La competente struttura organizzativa del servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole provvede all'istruttoria delle domande. 2. Il controllo amministrativo e' effettuato sul cento per cento delle domande presentate e riguarda: a) la completezza e correttezza della documentazione prevista; b) la verifica che le superfici vitate oggetto di regolarizzazione risultino nel fascicolo aziendale del richiedente e, se del caso, nella dichiarazione delle superfici vitate del conduttore (modello B1); c) l'effettiva entita' della superficie vitata ammissibile alla regolarizzazione eventualmente risultante dallo schedario viticolo regionale, ovvero definita sulla base del decreto ministeriale 26 luglio 2000; d) la verifica che la superficie vitata oggetto di regolarizzazione non abbia percepito un premio all'estirpazione per la campagna 2008/2009 ai sensi della normativa vigente; e) la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 3, comma 1. 3. Su richiesta del responsabile del procedimento e' consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria. 4. Durante la fase istruttoria il responsabile del procedimento puo' disporre controlli in loco, effettuati a cura della competente comunita' montana, al fine di verificare: a) l'effettiva esistenza e superficie del vigneto oggetto di regolarizzazione; b) la rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente all'atto della presentazione della domanda. 5. Le verifiche in loco sono documentate da apposito verbale di controllo. 6. La fase del controllo amministrativo si conclude entro trenta giorni dalla data di presentazione della domande con la compilazione e sottoscrizione, a cura dell'istruttore, di una check-list con la quale si propone o meno l'accoglimento totale o parziale della domanda di regolarizzazione. In caso di esito negativo o di accoglimento parziale della domanda, l'istruttore dovra' indicarne le motivazioni. 7. Sulla base delle risultanze del controllo amministrativo il competente servizio regionale comunica ai richiedenti, mediante lettera raccomanda a.r., l'esito dell'istruttoria e, in caso di istruttoria positiva, l'entita' della superficie oggetto di regolarizzazione e la quantificazione dell'importo da pagare. 8. In relazione alla scadenza ultima del 31 dicembre 2009 stabilita dal regolamento (CE) n. 491/2009 per la regolarizzazione delle superfici vitate, i produttori interessati possono pagare, anticipatamente all'irrogazione della sanzione prevista, l'importo comunicato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito istruttorio mediante versamento nel conto corrente postale n. 11075066, intestato a regione Umbria - servizio tesoreria, corso Vannucci n. 96 - Perugia, indicando la seguente causale: «regolamento (CE) n. 491/ 09 - legge regionale n. 14/2009 - Pagamento per regolarizzazione superfici vitate». Copia della ricevuta del versamento dovra' essere inviata tempestivamente e comunque entro i cinque giorni successivi, direttamente a mano o mediante fax o raccomandata a.r., al Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole della Direzione agricoltura e foreste. 9. Per la regolarizzazione di cui al presente regolamento, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. 10. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, entro il 31 dicembre 2009, si applicano le sanzioni amministrative ai sensi della normativa vigente. 11. In caso di esito istruttorio negativo, parziale o totale, il responsabile del procedimento, prima della adozione del provvedimento di diniego, comunica i motivi del non accoglimento all'interessato. L'interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' chiedere una revisione istruttoria presentando le proprie contro deduzioni e osservazioni, eventualmente corredate da documentazione giustificativa. 12. Il responsabile del Servizio competente, esperita la verifica della richiesta di revisione dispone in ordine all'accoglimento o meno della stessa comunicandone le conclusioni all'interessato. Una volta esperito il procedimento viene adottato il provvedimento di approvazione della declaratoria delle domande non ritenute ammissibili, in tutto o in parte, alla regolarizzazione.