Art. 5 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. La competente struttura organizzativa  del  servizio  sviluppo
sostenibile delle produzioni agricole provvede all'istruttoria  delle
domande. 
    2. Il controllo amministrativo e' effettuato sul cento per  cento
delle domande presentate e riguarda: 
    a) la completezza e correttezza della documentazione prevista; 
    b)   la   verifica   che   le   superfici   vitate   oggetto   di
regolarizzazione risultino nel fascicolo aziendale del richiedente e,
se  del  caso,  nella  dichiarazione  delle  superfici   vitate   del
conduttore (modello B1); 
    c) l'effettiva entita' della superficie vitata  ammissibile  alla
regolarizzazione eventualmente risultante  dallo  schedario  viticolo
regionale, ovvero definita sulla base  del  decreto  ministeriale  26
luglio 2000; 
    d)  la   verifica   che   la   superficie   vitata   oggetto   di
regolarizzazione non abbia percepito un premio  all'estirpazione  per
la campagna 2008/2009 ai sensi della normativa vigente; 
    e) la quantificazione della  sanzione  amministrativa  pecuniaria
prevista dall'art. 3, comma 1. 
    3. Su richiesta del responsabile del procedimento  e'  consentita
la  presentazione  della  documentazione  integrativa   eventualmente
carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria. 
    4. Durante la fase istruttoria il responsabile  del  procedimento
puo' disporre controlli in loco, effettuati a cura  della  competente
comunita' montana, al fine di verificare: 
    a) l'effettiva esistenza e  superficie  del  vigneto  oggetto  di
regolarizzazione; 
    b)  la  rispondenza  delle  dichiarazioni  rese  dal  richiedente
all'atto della presentazione della domanda. 
    5. Le verifiche in loco sono documentate da apposito  verbale  di
controllo. 
    6. La fase del controllo amministrativo si conclude entro  trenta
giorni dalla data di presentazione della domande con la  compilazione
e sottoscrizione, a cura dell'istruttore, di una  check-list  con  la
quale si propone  o  meno  l'accoglimento  totale  o  parziale  della
domanda  di  regolarizzazione.  In  caso  di  esito  negativo  o   di
accoglimento parziale della domanda, l'istruttore dovra' indicarne le
motivazioni. 
    7. Sulla base delle risultanze del  controllo  amministrativo  il
competente  servizio  regionale  comunica  ai  richiedenti,  mediante
lettera raccomanda a.r.,  l'esito  dell'istruttoria  e,  in  caso  di
istruttoria  positiva,  l'entita'   della   superficie   oggetto   di
regolarizzazione e la quantificazione dell'importo da pagare. 
    8. In  relazione  alla  scadenza  ultima  del  31  dicembre  2009
stabilita dal regolamento (CE) n. 491/2009  per  la  regolarizzazione
delle superfici vitate,  i  produttori  interessati  possono  pagare,
anticipatamente all'irrogazione della  sanzione  prevista,  l'importo
comunicato entro e non oltre quindici giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione dell'esito istruttorio mediante  versamento  nel  conto
corrente postale n. 11075066, intestato a regione Umbria  -  servizio
tesoreria, corso Vannucci n. 96  -  Perugia,  indicando  la  seguente
causale: «regolamento (CE) n. 491/ 09 - legge regionale n. 14/2009  -
Pagamento  per  regolarizzazione  superfici  vitate».   Copia   della
ricevuta del  versamento  dovra'  essere  inviata  tempestivamente  e
comunque entro i cinque giorni  successivi,  direttamente  a  mano  o
mediante fax o raccomandata a.r., al  Servizio  sviluppo  sostenibile
delle produzioni agricole della Direzione agricoltura e foreste. 
    9. Per la regolarizzazione di cui al presente regolamento, non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta a  norma  dell'art.  16  della
legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. 
    10. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, entro il  31
dicembre 2009, si applicano le sanzioni amministrative ai sensi della
normativa vigente. 
    11. In caso di esito istruttorio negativo, parziale o totale,  il
responsabile del procedimento, prima della adozione del provvedimento
di diniego, comunica i motivi del non  accoglimento  all'interessato.
L'interessato,   entro   dieci   giorni   dal    ricevimento    della
comunicazione, puo' chiedere una revisione istruttoria presentando le
proprie contro deduzioni e osservazioni, eventualmente  corredate  da
documentazione giustificativa. 
    12. Il responsabile del Servizio competente, esperita la verifica
della richiesta di revisione dispone  in  ordine  all'accoglimento  o
meno della stessa comunicandone le conclusioni  all'interessato.  Una
volta esperito il procedimento viene  adottato  il  provvedimento  di
approvazione  della   declaratoria   delle   domande   non   ritenute
ammissibili, in tutto o in parte, alla regolarizzazione.