Art. 6 Provvedimento di regolarizzazione 1. Per le istanze di regolarizzazione con esito istruttorio positivo, una volta accertato il pagamento dell'importo dovuto, il dirigente del servizio regionale competente, entro il 28 febbraio 2010, adotta il provvedimento di regolarizzazione e lo comunica all'interessato. 2. A seguito del provvedimento di regolarizzazione, nel caso in cui non fossero gia' state dichiarate le superfici vitate regolarizzate, le stesse sono registrate a cura della regione nella dichiarazione delle superficie vitate del conduttore (modello B1). 3. I conduttori viticoli che non hanno dichiarato le superfici regolarizzate di cui al comma 2 nella dichiarazione delle superfici vitate entro il 31 dicembre 2001, sono altresi' soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 3 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493, per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo), pari a euro 619,75 per ettaro della superficie vitata. 4. Le superfici vitate regolarizzate iscritte nello schedario viticolo regionale possono accedere alle misure ed ai benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, possono essere denunciate per l'iscrizione agli albi/elenchi dei vini a DO/IG ed utilizzate ai fini della richiesta di eventuali diritti di reimpianto ai sensi delle disposizioni regionali in vigore. 5. La struttura regionale competente conserva una registrazione delle domande di regolarizzazione accolte, di quelle respinte, delle superfici estirpate a norma dell'art. 7 e delle relative sanzioni irrogate ai conduttori.