Art. 6 
 
                  Provvedimento di regolarizzazione 
 
    1. Per le  istanze  di  regolarizzazione  con  esito  istruttorio
positivo, una volta accertato il pagamento  dell'importo  dovuto,  il
dirigente del servizio regionale competente,  entro  il  28  febbraio
2010, adotta il  provvedimento  di  regolarizzazione  e  lo  comunica
all'interessato. 
    2. A seguito del provvedimento di regolarizzazione, nel  caso  in
cui  non  fossero  gia'  state   dichiarate   le   superfici   vitate
regolarizzate, le stesse sono registrate a cura della  regione  nella
dichiarazione delle superficie vitate del conduttore (modello B1). 
    3. I conduttori viticoli che non hanno  dichiarato  le  superfici
regolarizzate di cui al comma 2 nella dichiarazione  delle  superfici
vitate entro il 31 dicembre 2001, sono altresi' soggetti al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.  3  della
legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni sanzionatorie  in
applicazione del regolamento CE 17  maggio  1999,  n.  1493,  per  le
violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo), pari a euro
619,75 per ettaro della superficie vitata. 
    4. Le superfici vitate  regolarizzate  iscritte  nello  schedario
viticolo regionale  possono  accedere  alle  misure  ed  ai  benefici
previsti dalla normativa comunitaria  e  nazionale  vigente,  possono
essere denunciate per l'iscrizione agli albi/elenchi dei vini a DO/IG
ed utilizzate  ai  fini  della  richiesta  di  eventuali  diritti  di
reimpianto ai sensi delle disposizioni regionali in vigore. 
    5. La struttura regionale competente conserva  una  registrazione
delle domande di regolarizzazione accolte, di quelle respinte,  delle
superfici estirpate a norma dell'art. 7  e  delle  relative  sanzioni
irrogate ai conduttori.