Art. 7 Mancata regolarizzazione dei vigneti 1. Nel caso di mancato pagamento entro il termine previsto o di pagamento parziale della sanzione di cui all'art. 3, comma 1, i conduttori sono obbligati ad estirpare a loro spese, entro e non oltre il 30 aprile 2010, le superfici vitate non regolarizzate. Sono altresi' obbligati a estirpare i vigneti illegali a proprie spese ed entro il 30 aprile 2010 i conduttori le cui domande di regolarizzazione sono state respinte con provvedimento formale. Dell'avvenuta estirpazione e' data comunicazione alla regione entro quindici giorni dalla estirpazione stessa. 2. Tutte le estirpazioni effettuate ai sensi del comma 1 sono soggette a controllo in loco entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di avvenuta estirpazione a cura della competente comunita' montana. 3. Nel caso di mancata estirpazione delle superfici vitate illegali di cui al comma 1, i produttori sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro a decorrere dal 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione. 4. I nominativi dei conduttori che non ottemperano all'obbligo di estirpazione con l'indicazione delle superfici vitate irregolari, sono comunicati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, ufficio periferico di Ancona, sede distaccata di Perugia. 5. I produttori che non regolarizzano i propri vigneti non possono in nessun caso accedere ai benefici ed alle misure di sostegno previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente ne' ottenere eventuali diritti di reimpianto ai sensi delle disposizioni regionali in vigore.