Art. 7 
 
                Mancata regolarizzazione dei vigneti 
 
    1. Nel caso di mancato pagamento entro il termine previsto  o  di
pagamento parziale della sanzione di  cui  all'art.  3,  comma  1,  i
conduttori sono obbligati ad estirpare a  loro  spese,  entro  e  non
oltre il 30 aprile 2010, le superfici vitate non regolarizzate.  Sono
altresi' obbligati a estirpare i vigneti illegali a proprie spese  ed
entro  il  30  aprile  2010  i   conduttori   le   cui   domande   di
regolarizzazione  sono  state  respinte  con  provvedimento  formale.
Dell'avvenuta estirpazione e' data comunicazione alla  regione  entro
quindici giorni dalla estirpazione stessa. 
    2. Tutte le estirpazioni effettuate ai sensi  del  comma  1  sono
soggette a controllo in loco entro sessanta giorni dalla  data  della
comunicazione  di  avvenuta  estirpazione  a  cura  della  competente
comunita' montana. 
    3. Nel  caso  di  mancata  estirpazione  delle  superfici  vitate
illegali di cui al comma 1, i produttori sono tenuti al pagamento  di
una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  a   euro   12.000,00
(dodicimila)  ad  ettaro  a  decorrere  dal   1°   luglio   2010   e,
successivamente, ogni dodici mesi fino  all'adempimento  dell'obbligo
di estirpazione. 
    4. I nominativi dei conduttori che non ottemperano all'obbligo di
estirpazione con l'indicazione  delle  superfici  vitate  irregolari,
sono comunicati  all'Ispettorato  centrale  per  il  controllo  della
qualita' dei prodotti agroalimentari, ufficio periferico  di  Ancona,
sede distaccata di Perugia. 
    5. I produttori  che  non  regolarizzano  i  propri  vigneti  non
possono in nessun  caso  accedere  ai  benefici  ed  alle  misure  di
sostegno previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente ne'
ottenere eventuali diritti di reimpianto ai sensi delle  disposizioni
regionali in vigore.