Art. 8 
 
         Vigneti illegali impiantati dopo il 31 agosto 1998 
 
    1. I  produttori  sono  tenuti  ad  estirpare  a  loro  spese  le
superfici vitate illegali impiantate posteriormente al 31 agosto 1998
senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. 
    2. La regione assegna ai produttori di cui al comma 1 un termine,
non superiore a tre mesi dalla data di accertamento  delle  superfici
vitate illegali, per effettuare l'estirpazione. 
    3. I produttori comunicano alla regione  l'avvenuta  estirpazione
delle  superfici  vitate  illegali  entro   quindici   giorni.   Sono
effettuati controlli in loco sul cento per cento delle  comunicazioni
di estirpazione presentate. Il controllo e' effettuato entro sessanta
giorni dalla data di  comunicazione  di  estirpazione  a  cura  della
competente  comunita'  montana.  I  controlli  sono  documentati   da
apposito verbale. 
    4. Per gli impianti illegali realizzati dopo il 31 agosto 1998  e
prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) 27  giugno
2008, n. 555/2008, il  conduttore  e'  tenuto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila)
ad ettaro a far tempo dal 1° gennaio 2009. La sanzione e'  nuovamente
applicata al produttore ogni dodici mesi, a decorrere dal 1°  gennaio
2010. 
    5. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data
di entrata  in  vigore  del  regolamento  (CE)  27  giugno  2008,  n.
555/2008, il conduttore  e'  tenuto  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria  pari  a  euro  12.000,00  (dodicimila)  ad
ettaro. La sanzione e' nuovamente applicata al conduttore ogni dodici
mesi, a decorrere dalla data della loro realizzazione. 
    6. La sanzione di cui ai commi 4 e 5 non e' dovuta se  i  vigneti
illegali impiantati dopo il 31 agosto 1998 sono stati estirpati entro
il 31 dicembre 2008. 
    7. La regione conserva una registrazione delle  superfici  vitate
illegali impiantate posteriormente al 31 agosto 1998, delle superfici
estirpate a norma del comma 1 e delle relative sanzioni  irrogate  ai
produttori. 
    8. La scadenza del divieto di nuovi impianti fino al 31  dicembre
2015, fissata dall'art. 90,  paragrafo  1  del  regolamento  (CE)  n.
479/2008, lascia impregiudicati  gli  obblighi  di  cui  al  presente
articolo.