Art. 8 Vigneti illegali impiantati dopo il 31 agosto 1998 1. I produttori sono tenuti ad estirpare a loro spese le superfici vitate illegali impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. 2. La regione assegna ai produttori di cui al comma 1 un termine, non superiore a tre mesi dalla data di accertamento delle superfici vitate illegali, per effettuare l'estirpazione. 3. I produttori comunicano alla regione l'avvenuta estirpazione delle superfici vitate illegali entro quindici giorni. Sono effettuati controlli in loco sul cento per cento delle comunicazioni di estirpazione presentate. Il controllo e' effettuato entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di estirpazione a cura della competente comunita' montana. I controlli sono documentati da apposito verbale. 4. Per gli impianti illegali realizzati dopo il 31 agosto 1998 e prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008, il conduttore e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro a far tempo dal 1° gennaio 2009. La sanzione e' nuovamente applicata al produttore ogni dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2010. 5. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008, il conduttore e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro. La sanzione e' nuovamente applicata al conduttore ogni dodici mesi, a decorrere dalla data della loro realizzazione. 6. La sanzione di cui ai commi 4 e 5 non e' dovuta se i vigneti illegali impiantati dopo il 31 agosto 1998 sono stati estirpati entro il 31 dicembre 2008. 7. La regione conserva una registrazione delle superfici vitate illegali impiantate posteriormente al 31 agosto 1998, delle superfici estirpate a norma del comma 1 e delle relative sanzioni irrogate ai produttori. 8. La scadenza del divieto di nuovi impianti fino al 31 dicembre 2015, fissata dall'art. 90, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 479/2008, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.