Art. 9 
 
Destinazione delle uve e  dei  prodotti  delle  superfici  impiantate
                            illegalmente 
 
    1. I conduttori di vigneti soggetti all'obbligo  di  estirpazione
di cui agli articoli 7, comma 1  e  8,  comma  1  o  nelle  more  del
pagamento della  sanzione  amministrativa  non  possono  disporre  la
circolazione delle uve e dei prodotti  ottenuti  dalle  uve  raccolte
sulle superfici impiantate illegalmente. 
    2. I  prodotti  di  cui  al  comma  1  possono  essere  destinati
esclusivamente: 
    a) alla distillazione a spese del produttore, purche' i  prodotti
ottenuti non vengano utilizzati per la  preparazione  di  alcole  con
titolo alcolometrico volumico effettivo pari o  inferiore  a  80  per
cento vol; 
    b) alla vendemmia verde  di  cui  all'art.  103  novodecies,  del
regolamento (CE) n. 1234/2007, a spese del produttore; 
    c) al consumo familiare se in ambito  aziendale  il  vigneto  del
produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari. 
    3. Entro il 31 maggio di ogni  anno  il  produttore  comunica  al
competente Servizio regionale l'opzione prescelta tra quelle  di  cui
al comma 2. 
    4. Nel caso in cui il conduttore opti per la distillazione di cui
al comma 2, lettera a), e' tenuto a presentare al competente Servizio
regionale, entro la fine della campagna viticola in  cui  i  prodotti
sono stati ottenuti,  il  relativo  contratto  di  distillazione.  Il
contratto di  distillazione  deve  coprire  l'intera  produzione  del
vigneto illegale come desunta dalla dichiarazione di  raccolta  o  di
produzione presentata nell'ultima campagna. I relativi controlli sono
effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla regione  e
dall'Ispettorato  centrale  per  il  controllo  della  qualita'   dei
prodotti  agroalimentari,  ufficio   periferico   di   Ancona,   sede
distaccata di Perugia. 
    5. Nel caso in cui  il  conduttore  dichiari  di  optare  per  la
vendemmia verde di cui comma 2, lettera b), e' tenuto ad  effettuarla
entro il 30 giugno dello stesso anno. I  produttori  comunicano  alla
regione, entro e non oltre il 10  luglio  di  ogni  anno,  l'avvenuta
esecuzione della vendemmia verde. I controlli  sull'esecuzione  della
vendemmia verde sono eseguiti sul cento per cento delle comunicazioni
presentate, a cura dalla competente comunita' montana,  entro  il  31
luglio dello stesso anno in conformita'  all'art.  12,  paragrafo  1,
lettera d) del regolamento (CE) n. 555/2008.  Le  verifiche  in  loco
sono documentate da apposito verbale di controllo. In particolare dal
verbale dovra' risultare la distruzione totale o  l'eliminazione  dei
grappoli non ancora giunti a maturazione riducendo  a  zero  la  resa
della relativa superficie.