Art. 9 Destinazione delle uve e dei prodotti delle superfici impiantate illegalmente 1. I conduttori di vigneti soggetti all'obbligo di estirpazione di cui agli articoli 7, comma 1 e 8, comma 1 o nelle more del pagamento della sanzione amministrativa non possono disporre la circolazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate illegalmente. 2. I prodotti di cui al comma 1 possono essere destinati esclusivamente: a) alla distillazione a spese del produttore, purche' i prodotti ottenuti non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 per cento vol; b) alla vendemmia verde di cui all'art. 103 novodecies, del regolamento (CE) n. 1234/2007, a spese del produttore; c) al consumo familiare se in ambito aziendale il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari. 3. Entro il 31 maggio di ogni anno il produttore comunica al competente Servizio regionale l'opzione prescelta tra quelle di cui al comma 2. 4. Nel caso in cui il conduttore opti per la distillazione di cui al comma 2, lettera a), e' tenuto a presentare al competente Servizio regionale, entro la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti, il relativo contratto di distillazione. Il contratto di distillazione deve coprire l'intera produzione del vigneto illegale come desunta dalla dichiarazione di raccolta o di produzione presentata nell'ultima campagna. I relativi controlli sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla regione e dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, ufficio periferico di Ancona, sede distaccata di Perugia. 5. Nel caso in cui il conduttore dichiari di optare per la vendemmia verde di cui comma 2, lettera b), e' tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno dello stesso anno. I produttori comunicano alla regione, entro e non oltre il 10 luglio di ogni anno, l'avvenuta esecuzione della vendemmia verde. I controlli sull'esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti sul cento per cento delle comunicazioni presentate, a cura dalla competente comunita' montana, entro il 31 luglio dello stesso anno in conformita' all'art. 12, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 555/2008. Le verifiche in loco sono documentate da apposito verbale di controllo. In particolare dal verbale dovra' risultare la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione riducendo a zero la resa della relativa superficie.