(Pubblicata nel S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 1 del 5 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Recepimento 1. All'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni della presente legge. 2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), cosi' come integrate dall'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, con le successive modificazioni e integrazioni. 3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.