Art. 10 Norma finale 1. La presente legge entra in vigore alla data dell'entrata in vigore della modifica statutaria che rende conforme allo Statuto regionale la disposizione di cui all'art. 3 sul numero dei consiglieri regionali. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 4 gennaio 2010 LORENZETTI