Art. 10 
 
                            Norma finale 
 
    1. La presente legge entra in vigore alla  data  dell'entrata  in
vigore della modifica statutaria  che  rende  conforme  allo  Statuto
regionale  la  disposizione  di  cui  all'art.  3  sul   numero   dei
consiglieri regionali. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria. 
      Perugia, 4 gennaio 2010 
 
                             LORENZETTI