Art. 2 
 
       Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. 
      Nomina a Consigliere regionale dei candidati alla carica 
                di Presidente della Giunta regionale 
 
    1. Il Presidente della Giunta regionale, ai  sensi  dell'articolo
63 dello Statuto  regionale,  e'  eletto  a  suffragio  universale  e
diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale. 
    2. Presso l'Ufficio centrale regionale, di cui all'art.  8  della
legge n. 108/1968, sono presentate le candidature a Presidente  della
Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 8,00
del  trentesimo  giorno  alle  ore  12,00  del  ventinovesimo  giorno
antecedenti quelli della votazione. 
    3. La presentazione delle  candidature  di  cui  al  comma  2  e'
accompagnata dalla dichiarazione  di  collegamento  con  uno  o  piu'
gruppi di  liste  provinciali  da  parte  del  candidato  Presidente,
dall'accettazione del collegamento da parte dei delegati delle  liste
provinciali  collegate,  nonche'  dal  certificato  d'iscrizione  del
candidato  nelle  liste  elettorali  di  un  qualsiasi  comune  della
Repubblica. 
    4. La presentazione  delle  candidature  e  le  dichiarazioni  di
collegamento di cui al comma 3 devono essere autenticate da  uno  dei
soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53  (Misure
urgenti  atte  a  garantire  maggiore  efficienza   al   procedimento
elettorale) e s.m.i. 
    5.  La  candidatura  alla  carica  di  Presidente  e'  valida  se
accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da  uno
dei soggetti di cui all'art. 14 della  legge  n.  53/1990  e  s.m.i.,
contenente la nomina del delegato ad effettuare la  presentazione  di
cui al comma 2. 
    6. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro  ventiquattro  ore
dalla presentazione, le candidature  alla  carica  di  Presidente  se
conformi alla presente legge,  comunica  senza  indugio  agli  Uffici
centrali circoscrizionali, di cui all'art. 8 della legge n. 108/1968,
l'avvenuta ammissione delle candidature  a  Presidente  della  Giunta
regionale, delle liste aventi il medesimo contrassegno ed effettua il
sorteggio tra i candidati alla  carica  di  Presidente  ai  fini  del
relativo ordine di stampa sulla scheda. 
    7. Sono  candidati  alla  presidenza  della  Giunta  regionale  i
capilista delle liste regionali di cui  all'art.  1,  comma  3  della
legge n. 43/1995. 
    8. E' proclamato eletto  Presidente  della  Giunta  regionale  il
candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti
validi in ambito regionale. 
    9. Il Presidente della Giunta regionale, ai  sensi  dell'art.  42
dello Statuto regionale,  fa  parte  del  Consiglio  regionale.  Sono
altresi' eletti consiglieri regionali  i  candidati  alla  carica  di
Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti ai sensi  del
comma 8, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. A
questi fini l'Ufficio centrale regionale utilizza l'ultimo dei  seggi
eventualmente spettanti  alle  liste  provinciali  collegate  con  il
medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della  Giunta
regionale,  sulla  base  dei  peggiori  resti  espressi  in   termini
percentuali del  relativo  quoziente  circoscrizionale,  fatto  salvo
quanto previsto all'ultimo periodo del comma 14, dell'art.  15  della
legge n. 108/1968, come  modificato  dalla  presente  legge.  Qualora
tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano  stati
assegnati  con  quoziente  intero  in   sede   circoscrizionale,   e'
individuato  quello  assegnato  al  gruppo  di  liste,  collegato  al
candidato  non  eletto  alla  carica  di  Presidente   della   Giunta
regionale, che ha conseguito la minore  cifra  elettorale  a  livello
regionale; entro tale gruppo e' individuato  il  seggio  che  sarebbe
stato assegnato alla lista provinciale che ha  conseguito  la  minore
cifra  elettorale  espressa  in  termini  percentuali  del   relativo
quoziente circoscrizionale. 
    10. Ai fini di cui alla presente legge e' definita coalizione  il
gruppo di liste o l'insieme  di  gruppi  di  liste  collegati  ad  un
medesimo  candidato  Presidente  della  Giunta  regionale.  Non  sono
ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste
presentate, col  medesimo  simbolo,  in  entrambe  le  circoscrizioni
provinciali.