Art. 3 Elezione del Consiglio regionale. Numero dei consiglieri 1. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale, oltre al Presidente eletto, il Consiglio regionale e' composto da trenta (30) membri, di cui ventiquattro (24) eletti sulla base di liste provinciali concorrenti e sei (6) eletti con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali, insieme con il Presidente della Giunta regionale, nei modi previsti dalle disposizioni delle leggi n. 108/1968 e n. 43/ 1995, come modificate dalla presente legge. 2. Le liste provinciali per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni con lo stesso contrassegno. 3. In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' piu' vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste provinciali che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Regione una somma pari al rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della meta', in misura direttamente proporzionale ai candidati in eccesso rispetto al numero minimo consentito. L'ammontare della somma e' stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 4. La lista regionale, a pena di inammissibilita', e' composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione.