Art. 3 
 
                  Elezione del Consiglio regionale. 
                       Numero dei consiglieri 
 
    1. Ai sensi  dell'art.  42  dello  Statuto  regionale,  oltre  al
Presidente eletto, il Consiglio regionale e' composto da trenta  (30)
membri,  di  cui  ventiquattro  (24)  eletti  sulla  base  di   liste
provinciali concorrenti e sei (6) eletti con il sistema maggioritario
sulla base di liste regionali, insieme con il Presidente della Giunta
regionale, nei  modi  previsti  dalle  disposizioni  delle  leggi  n.
108/1968 e n. 43/ 1995, come modificate dalla presente legge. 
    2. Le liste provinciali per le elezioni del  Consiglio  regionale
devono essere presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni  con
lo stesso contrassegno. 
    3. In ogni lista provinciale nessuno dei due  sessi  puo'  essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso
di quoziente frazionario  si  procede  all'arrotondamento  all'unita'
piu' vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori  di  liste
provinciali che non abbiano  rispettato  la  proporzione  di  cui  al
presente comma sono tenuti a versare alla Regione una somma  pari  al
rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno  1999,  n.
157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni
elettorali  e   referendarie   e   abrogazione   delle   disposizioni
concernenti  la  contribuzione  volontaria  ai  movimenti  e  partiti
politici), fino a un massimo  della  meta',  in  misura  direttamente
proporzionale ai candidati  in  eccesso  rispetto  al  numero  minimo
consentito. L'ammontare della somma  e'  stabilito  con  decreto  del
Presidente  della  Giunta   regionale   su   conforme   deliberazione
dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 
    4. La lista regionale, a pena di inammissibilita', e' composta in
modo che ci sia almeno un  candidato  residente  per  ciascuna  delle
province della Regione.