Art. 4 Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni 1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge n. 108/1968 e' sostituito dal seguente: «3. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.».