Art. 4 
 
           Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. 
             Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni 
 
    1. Il  terzo  comma  dell'art.  2  della  legge  n.  108/1968  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e la loro
assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali sono  effettuate
con  decreto  del  Presidente   della   Giunta   regionale,   emanato
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.».