Art. 5 Convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale 1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 108/1968 e' sostituito dal seguente: «2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi.». 2. Il quarto comma dell'art. 3 della legge n. 108 del 1968 e' sostituito dal seguente: «4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale.».