Art. 5 
 
   Convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale 
               e del Presidente della Giunta regionale 
 
    1. Il secondo comma  dell'art.  3  della  legge  n.  108/1968  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere  effettuate  a
decorrere  dalla  quarta  domenica  precedente  il   compimento   del
quinquennio.  Nei  casi  di  scioglimento  del  Consiglio  regionale,
previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni
del Consiglio e del  Presidente  della  Giunta  regionale  entro  tre
mesi.». 
    2. Il quarto comma dell'art. 3 della legge n.  108  del  1968  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. Le elezioni sono indette con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale.».