Art. 6 
 
                         Liste e candidature 
 
    1. Il secondo comma  dell'art.  9  della  legge  n.  108/1968  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Le liste devono essere presentate: 
      a) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori iscritti nelle
liste elettorali di  comuni  compresi  nelle  circoscrizioni  fino  a
100.000 abitanti; 
      b) da almeno 1.200 e da non piu'  di  1.500  elettori  iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi  nelle  circoscrizioni  con
piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti; 
      c) da almeno 2.000 e da non piu' di  2.500  elettori  inscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi  nelle  circoscrizioni  con
piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; 
      d) da almeno 2.400 e da non piu'  di  3.000  elettori  iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi  nelle  circoscrizioni  con
piu' di 1.000.000 di abitanti.». 
    2. Il numero 4 del comma 8 dell'art. 9 della legge n. 108/1968 e'
sostituito dal seguente: 
    «4) un modello  di  contrassegno,  anche  figurato,  in  triplice
esemplare. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o
confondibili  con  quelli  gia'   presentati,   ovvero   con   quelli
riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi
politici. A tali  fini  costituiscono  elementi  di  confondibilita',
congiuntamente    o    isolatamente    considerati,    oltre     alla
rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli  riprodotti,
i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o
le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o
finalita' politiche connesse al partito  o  alla  forza  politica  di
riferimento. Non e' ammessa, inoltre, la presentazione  da  parte  di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducesti  simboli
o  elementi   caratterizzanti   simboli   che,   per   essere   usati
tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in
errore  l'elettore.  Non  e'  neppure  ammessa  la  presentazione  di
contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine,  non
e' ammessa la presentazione  di  contrassegni  che  non  siano  stati
ammessi a precedenti  consultazioni  elettorali  per  effetto  di  un
provvedimento giurisdizionale  pronunciato  negli  ultimi  tre  anni,
trasmesso dagli interessati  all'organo  preposto  alla  ricezione  e
ammissione delle liste e delle candidature.». 
    3. Dopo il nono comma dell'art. 9  della  legge  n.  108/1968  e'
inserito il seguente: 
    «9-bis.  Nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  per   le   liste
provinciali, con simbolo anche  composito  o  diverso  da  quello  di
singoli partiti o  movimenti,  che  sono  espressione  di  partiti  o
movimenti costituiti in gruppo consiliare, escluso il  gruppo  misto,
gia' presente in Consiglio regionale al  momento  della  convocazione
dei comizi, o costituiti in gruppo del Parlamento nazionale, anche in
una sola delle Camere, nella legislatura in corso alla  stessa  data.
Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti, movimenti
e gruppi politici, presenti in Consiglio regionale al  momento  della
convocazione dei comizi, che abbiano effettuato le  dichiarazioni  di
Collegamento con almeno un partito o gruppo  politico  costituiti  in
gruppo  parlamentare  in  entrambe   le   Camere   all'inizio   della
legislatura in corso al momento della convocazione  dei  comizi.  Nei
casi di cui ai precedenti periodi la delega alla presentazione  della
lista  e'  effettuata  dal  legale  rappresentante  del   partito   o
movimento, il  quale  puo',  a  sua  volta,  sub  delegare  un  altro
soggetto, con atto autenticato da notaio. L'esonero di cui al primo e
secondo periodo si applica anche per  le  liste  regionali  e  per  i
candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale  collegati
alle liste di cui all'art. 9 della presente legge.».