Art. 6 Liste e candidature 1. Il secondo comma dell'art. 9 della legge n. 108/1968 e' sostituito dal seguente: «2. Le liste devono essere presentate: a) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti; b) da almeno 1.200 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti; c) da almeno 2.000 e da non piu' di 2.500 elettori inscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; d) da almeno 2.400 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti.». 2. Il numero 4 del comma 8 dell'art. 9 della legge n. 108/1968 e' sostituito dal seguente: «4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli gia' presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non e' ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducesti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non e' ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.». 3. Dopo il nono comma dell'art. 9 della legge n. 108/1968 e' inserito il seguente: «9-bis. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per le liste provinciali, con simbolo anche composito o diverso da quello di singoli partiti o movimenti, che sono espressione di partiti o movimenti costituiti in gruppo consiliare, escluso il gruppo misto, gia' presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, o costituiti in gruppo del Parlamento nazionale, anche in una sola delle Camere, nella legislatura in corso alla stessa data. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti, movimenti e gruppi politici, presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, che abbiano effettuato le dichiarazioni di Collegamento con almeno un partito o gruppo politico costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nei casi di cui ai precedenti periodi la delega alla presentazione della lista e' effettuata dal legale rappresentante del partito o movimento, il quale puo', a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio. L'esonero di cui al primo e secondo periodo si applica anche per le liste regionali e per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale collegati alle liste di cui all'art. 9 della presente legge.».