Art. 7 
 
            Modifiche all'art. 15 della legge n. 108/1968 
 
    1. All'art.  15,  della  legge  n.  108/1968  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      a) alla lettera b), del terzo comma, le  parole  «I  seggi  che
rimangono  non  assegnati  vengono  attribuiti  al   collegio   unico
regionale;» sono sostituite dalle seguenti: «I  seggi  che  rimangono
non assegnati  vengono  attribuiti  dall'Ufficio  centrale  regionale
separatamente nelle singole circoscrizioni;». 
      b) il numero 2) dell'ottavo comma e' sostituito dal seguente: 
    «2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti  residuati,
separatamente nelle singole circoscrizioni;». 
      c) il numero 3) dell'ottavo comma e' sostituito dal seguente: 
    «3) procede alla assegnazione alle predette liste provinciali dei
seggi indicati al numero 1), sulla base dei maggiori  resti  espressi
in cifra assoluta e, in caso di parita'  di  resti,  alle  liste  che
hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.  A  parita'  anche  di
queste ultime si procede a sorteggio. Ai fini di cui al primo periodo
sono presi in considerazione, e quindi  considerati  resti,  anche  i
voti attribuiti  alle  liste  che  non  abbiano  conseguito  seggi  a
quoziente intero.». 
      d) i commi nono, decimo e undicesimo sono abrogati. 
      e) il  numero  3)  del  tredicesimo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «3) proclama quindi eletti il  candidato  alla  presidenza  della
Giunta regionale ed i successivi sei candidati compresi  nella  lista
regionale di cui al numero 2);». 
      f) i numeri 4), 5) e 6) del tredicesimo comma sono abrogati. 
      g) il  numero  7)  del  tredicesimo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «7) verifica se il totale dei seggi complessivamente  con-seguiti
dalla lista regionale di cui al numero  2)  e  dai  gruppi  di  liste
provinciali ad essa collegate sia pari o superiore  al  sessanta  per
cento dei seggi assegnati al Consiglio.  Qualora  tale  verifica  dia
esito negativo, assegna ai gruppi di liste provinciali  collegate  al
candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto una
quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi  i  seggi  attribuiti  ai
sensi del primo periodo, consenta  di  raggiungere  il  sessanta  per
cento  del  totale  dei  seggi  del  Consiglio,  con   arrotondamento
all'unita' superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste
provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2). A tal
fine determina i voti di lista  validi  ottenuti  da  ciascuna  lista
provinciale  collegata  alle  liste   di   cui   al   numero   2)   e
successivamente procede alla somma di tali voti per  tutte  le  liste
aventi lo stesso contrassegno; divide,  quindi,  la  somma  dei  voti
validi conseguiti dai gruppi di liste provinciali in questione per il
numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione  trascura
la eventuale parte frazionaria  del  quoziente.  Divide  poi  i  voti
validi conseguiti da ciascun gruppo di liste per il  quoziente  cosi'
ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare  a
ciascun gruppo. I seggi  che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono
assegnati ai gruppi per i quali queste ultime  divisioni  hanno  dato
maggiori resti e, in caso di parita' di resti, ai  gruppi  che  hanno
conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a  ciascun
gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste  nelle  singole
circoscrizioni  seguendo  la  graduatoria  decrescente  delle   cifre
elettorali   espresse   in   percentuale   del   relativo   quoziente
circoscrizionale, ad iniziare dalla prima circoscrizione  alla  quale
non e' stato ancora attribuito il seggio  sulla  base  dei  quozienti
interi. A tal fine  si  moltiplica  per  cento  il  numero  dei  voti
residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il  quoziente
circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione  fosse  assegnato  un
seggio ad  una  lista  i  cui  candidati  fossero  gia'  stati  tutti
proclamati eletti dall'Ufficio centrale  circoscrizionale,  l'Ufficio
centrale  regionale  attribuisce  il  seggio  alla  lista  dell'altra
circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.  Se  tutti  i
posti della graduatoria hanno gia'  dato  luogo  all'assegnazione  di
seggi, l'attribuzione di  ulteriori  seggi  ha  nuovamente  inizio  a
partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;». 
      h) il  numero  8)  del  tredicesimo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «8) verifica se il complesso delle coalizioni  di  liste,  o  dei
gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate  al  candidato
proclamato eletto Presidente della Giunta  regionale  abbia  ottenuto
almeno il trentacinque per cento dei  seggi  assegnati  al  Consiglio
regionale. Nel caso in cui la verifica prevista al primo periodo  dia
esito negativo, assegna alle coalizioni di liste, o gruppi  di  liste
non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto
Presidente della Giunta regionale, una quota aggiuntiva di seggi che,
tenuti fermi i seggi attribuiti in ambito  provinciale,  consenta  di
raggiungere il trentacinque per cento del totale dei seggi  assegnati
al Consiglio, con arrotondamento  all'unita'  superiore.  Tali  seggi
sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non  collegate  alla
lista regionale di cui al numero 2), secondo le modalita' di  cui  al
numero 7) del comma 13. Nel caso in cui il complesso delle coalizioni
di liste, o  dei  gruppi  di  liste  non  uniti  in  coalizione,  non
collegate al candidato  proclamato  eletto  Presidente  della  Giunta
regionale ottiene meno del  venticinque  per  cento  dei  seggi,  con
arrotondamento all'unita' superiore, assegnati al  Consiglio  non  si
applicano le disposizioni di cui al primo e secondo periodo.». 
      i) il quattordicesimo comma e' sostituito dal seguente: 
    «14. Dei seggi assegnati nel caso di cui al numero 7)  del  comma
13 si tiene conto ai fini dei restanti  seggi  da  attribuire  tra  i
gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui
al numero 2) del comma 13. A tale scopo e'  utilizzato  l'ultimo  dei
seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi eventualmente spettanti
alle coalizioni collegate ai candidati alla presidenza  della  Giunta
regionale non  risultati  eletti,  ad  iniziare  dai  peggiori  resti
espressi   in   termini   percentuali    del    relativo    quoziente
circoscrizionale.  Qualora  tutti  i  seggi  spettanti   alle   liste
provinciali di cui al precedente periodo siano  stati  assegnati  con
quoziente intero in sede  circoscrizionale,  sono  utilizzati  quelli
assegnati ai gruppi di liste, collegate ai candidati non eletti  alla
carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito  la
minore cifra elettorale a livello regionale, secondo  la  graduatoria
crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste e' individuato
quello che sarebbe stato assegnato  alla  lista  provinciale  che  ha
conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali
del relativo  quoziente  circoscrizionale.  Ai  fini  cui  al  primo,
secondo e terzo periodo sono esclusi i seggi assegnati  ai  candidati
alla carica di  Presidente  della  Giunta  regionale,  non  risultati
eletti, collegati a liste che abbiano conseguito  almeno  un  seggio.
Dei seggi assegnati nel caso di cui al secondo periodo del numero  8)
del comma 13 si tiene conto ai fini dei seggi attribuiti tra i gruppi
di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al  numero
2) del comma 13. A tale scopo e' utilizzato  l'ultimo  dei  seggi  o,
qualora  necessario,  gli  ultimi  seggi  spettanti  alla  coalizione
collegata  al  candidato  alla  presidenza  della  Giunta   regionale
risultato eletto, ad iniziare dai peggiori resti espressi in  termini
percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti  i
seggi spettanti alle liste provinciali di cui al  precedente  periodo
siano stati assegnati con quoziente intero in sede  circoscrizionale,
sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi  di  liste,  collegati  al
candidato eletto alla carica di Presidente  della  Giunta  regionale,
che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello  regionale,
secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il  gruppo
di liste e' individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista
provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa  in
termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. 
    In ogni caso, il primo seggio  assegnato  ai  sensi  del  secondo
periodo del numero 8) del comma 13 spetta al candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il totale dei  voti
validi  immediatamente  inferiore  al   candidato   alla   presidenza
proclamato eletto.». 
      l) dopo il quattordicesimo comma e' inserito il seguente: 
    «14-bis.  Ai  fini  del  calcolo  delle  percentuali  dei   seggi
assegnati al Consiglio, stabilite dai numeri 7 ed 8 del comma 13, non
e' computato il seggio del  Consiglio  che,  per  Statuto  regionale,
spetta al Presidente eletto.».