Art. 7 Modifiche all'art. 15 della legge n. 108/1968 1. All'art. 15, della legge n. 108/1968 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), del terzo comma, le parole «I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;» sono sostituite dalle seguenti: «I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale separatamente nelle singole circoscrizioni;». b) il numero 2) dell'ottavo comma e' sostituito dal seguente: «2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati, separatamente nelle singole circoscrizioni;». c) il numero 3) dell'ottavo comma e' sostituito dal seguente: «3) procede alla assegnazione alle predette liste provinciali dei seggi indicati al numero 1), sulla base dei maggiori resti espressi in cifra assoluta e, in caso di parita' di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parita' anche di queste ultime si procede a sorteggio. Ai fini di cui al primo periodo sono presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti alle liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.». d) i commi nono, decimo e undicesimo sono abrogati. e) il numero 3) del tredicesimo comma e' sostituito dal seguente: «3) proclama quindi eletti il candidato alla presidenza della Giunta regionale ed i successivi sei candidati compresi nella lista regionale di cui al numero 2);». f) i numeri 4), 5) e 6) del tredicesimo comma sono abrogati. g) il numero 7) del tredicesimo comma e' sostituito dal seguente: «7) verifica se il totale dei seggi complessivamente con-seguiti dalla lista regionale di cui al numero 2) e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio. Qualora tale verifica dia esito negativo, assegna ai gruppi di liste provinciali collegate al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi del primo periodo, consenta di raggiungere il sessanta per cento del totale dei seggi del Consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine determina i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista provinciale collegata alle liste di cui al numero 2) e successivamente procede alla somma di tali voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno; divide, quindi, la somma dei voti validi conseguiti dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi i voti validi conseguiti da ciascun gruppo di liste per il quoziente cosi' ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali espresse in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non e' stato ancora attribuito il seggio sulla base dei quozienti interi. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero gia' stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista dell'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta. Se tutti i posti della graduatoria hanno gia' dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;». h) il numero 8) del tredicesimo comma e' sostituito dal seguente: «8) verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale abbia ottenuto almeno il trentacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale. Nel caso in cui la verifica prevista al primo periodo dia esito negativo, assegna alle coalizioni di liste, o gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il trentacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2), secondo le modalita' di cui al numero 7) del comma 13. Nel caso in cui il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene meno del venticinque per cento dei seggi, con arrotondamento all'unita' superiore, assegnati al Consiglio non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo periodo.». i) il quattordicesimo comma e' sostituito dal seguente: «14. Dei seggi assegnati nel caso di cui al numero 7) del comma 13 si tiene conto ai fini dei restanti seggi da attribuire tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo e' utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi eventualmente spettanti alle coalizioni collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegate ai candidati non eletti alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste e' individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Ai fini cui al primo, secondo e terzo periodo sono esclusi i seggi assegnati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. Dei seggi assegnati nel caso di cui al secondo periodo del numero 8) del comma 13 si tiene conto ai fini dei seggi attribuiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo e' utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi spettanti alla coalizione collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegati al candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste e' individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. In ogni caso, il primo seggio assegnato ai sensi del secondo periodo del numero 8) del comma 13 spetta al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto.». l) dopo il quattordicesimo comma e' inserito il seguente: «14-bis. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi assegnati al Consiglio, stabilite dai numeri 7 ed 8 del comma 13, non e' computato il seggio del Consiglio che, per Statuto regionale, spetta al Presidente eletto.».