Art. 9 Modifiche all'art. 1 della legge n. 43/1995 1. Al primo periodo del comma 3 dopo le parole «Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione» sono aggiunte le seguenti: «, oltre al candidato alla Presidenza della Giunta regionale,». 2. Al terzo periodo del comma 3 le parole «in non meno della meta' delle» sono sostituite dalle seguenti: «in entrambe le» e le parole «con arrotondamento all'unita' superiore» sono soppresse. 3. Al quinto periodo del comma 3 le parole «dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera c), comma 2 dell'art. 9 della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni». 4. Il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati pari ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, oltre al candidato alla presidenza della Giunta regionale.».