Art. 9 
 
             Modifiche all'art. 1 della legge n. 43/1995 
 
    1. Al primo periodo del comma 3 dopo le  parole  «Un  quinto  dei
consiglieri assegnati a ciascuna regione» sono aggiunte le  seguenti:
«, oltre al candidato alla Presidenza della Giunta regionale,». 
    2. Al terzo periodo del comma 3 le  parole  «in  non  meno  della
meta' delle» sono sostituite dalle seguenti: «in entrambe  le»  e  le
parole «con arrotondamento all'unita' superiore» sono soppresse. 
    3. Al quinto periodo del comma  3  le  parole  «dall'articolo  9,
comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993,  n.
533» sono sostituite dalle  seguenti:  «dalla  lettera  c),  comma  2
dell'art. 9 della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni ed
integrazioni». 
    4. Il  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  Ogni  lista
regionale comprende un numero di candidati  pari  ad  un  quinto  dei
consiglieri  assegnati  alla  Regione,  oltre   al   candidato   alla
presidenza della Giunta regionale.».