(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                           p r o m u l g a 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                 Inviolabilita' della dignita' umana 
 
    1.  La  Regione  del  Veneto  riconosce  l'inviolabilita'   della
dignita' umana e il diritto di ogni individuo alla propria integrita'
psico-fisica, al fine di tutelare la persona nei luoghi di  lavoro  e
in relazione all'attivita' lavorativa svolta. 
    2.  Tutti  i  lavoratori  hanno  diritto  ad  eguale  rispetto  e
considerazione della loro persona e  a  non  essere,  direttamente  o
indirettamente, oggetto di comportamenti discriminatori o vessatori o
di trattamenti degradanti o umilianti.