(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE p r o m u l g a la seguente legge regionale: Art. 1 Inviolabilita' della dignita' umana 1. La Regione del Veneto riconosce l'inviolabilita' della dignita' umana e il diritto di ogni individuo alla propria integrita' psico-fisica, al fine di tutelare la persona nei luoghi di lavoro e in relazione all'attivita' lavorativa svolta. 2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eguale rispetto e considerazione della loro persona e a non essere, direttamente o indirettamente, oggetto di comportamenti discriminatori o vessatori o di trattamenti degradanti o umilianti.