Art. 3 Formazione 1. La Giunta regionale, anche attraverso le aziende unita' locali socio-sanitarie (ULSS), approva progetti di formazione professionale sul fenomeno del mobbing e sullo stress psicosociale correlati all'attivita' lavorativa rivolti prioritariamente ai seguenti soggetti: a) medici di medicina generale; b) operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) e di salute mentale delle aziende ULSS; c) operatori degli sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro di cui all'art. 6; d) componenti dei comitati e delle commissioni regionali sulle pari opportunita' e sul fenomeno del mobbing.