Art. 3 
 
                             Formazione 
 
    1. La Giunta regionale, anche attraverso le aziende unita' locali
socio-sanitarie (ULSS), approva progetti di formazione  professionale
sul fenomeno  del  mobbing  e  sullo  stress  psicosociale  correlati
all'attivita'  lavorativa  rivolti   prioritariamente   ai   seguenti
soggetti: 
    a) medici di medicina generale; 
    b)  operatori  dei  servizi  di  prevenzione  e  sicurezza  negli
ambienti di lavoro (SPISAL) e di salute mentale delle aziende ULSS; 
    c)  operatori  degli  sportelli  di  assistenza  ed  ascolto  sul
mobbing, sul disagio lavorativo  e  sullo  stress  psico-sociale  nei
luoghi di lavoro di cui all'art. 6; 
    d) componenti dei comitati e delle  commissioni  regionali  sulle
pari opportunita' e sul fenomeno del mobbing.