Art. 5 Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro 1. Presso la Giunta regionale e' istituito l'Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro composto da: a) il Presidente della Giunta regionale, o un assessore delegato, che lo presiede; b) un membro designato dal comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; c) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di prevenzione, o suo delegato; d) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato; e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro; g) un medico del lavoro ed uno psicologo scelti tra una terna di nominativi proposta dai rispettivi ordini regionali; h) un avvocato con documentata esperienza nella materia oggetto della presente legge, iscritto da almeno dieci anni all'Albo di uno degli ordini della circoscrizione della Corte di Appello di Venezia e scelto tra terne di nominativi proposte da ciascun ordine. 2. I componenti esterni dell'Osservatorio sono nominati dalla Giunta regionale in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni e durano in carica per cinque anni. 3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. 4. Ai componenti esterni dell'Osservatorio si applica l'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione" e successive modificazioni. 5. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti: a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni ed interventi di cui alla presente legge; b) svolge attivita' di consulenza nei confronti degli organi regionali, e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalita' della presente legge; c) si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro; d) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, anche avvalendosi degli enti strumentali della Regione del Veneto, delle aziende ULSS, dei centri di ascolto, e delle associazioni, pubbliche e private, competenti in materia; e) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti destinatari della presente legge; f) promuove protocolli d'intesa e collaborazioni con gli organismi di vigilanza, al fine di contrastare il fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, anche nell'ambito dello svolgimento delle loro attivita' istituzionali; g) si collega con l'Osservatorio Nazionale Mobbing istituito presso l'Universita' La Sapienza di Roma e con gli altri osservatori istituiti da altre regioni, enti ed istituzioni.