Art. 5 
 
      Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e 
              stress psico-sociale nei luoghi di lavoro 
 
    1.  Presso  la  Giunta  regionale  e'  istituito   l'Osservatorio
regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale  nei
luoghi di lavoro composto da: 
    a) il Presidente della Giunta regionale, o un assessore delegato,
che lo presiede; 
    b) un membro designato dal comitato  regionale  di  coordinamento
per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della  legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro"; 
    c) il dirigente responsabile della struttura regionale competente
in materia di prevenzione, o suo delegato; 
    d) il dirigente responsabile della struttura regionale competente
in materia di lavoro, o suo delegato; 
    e)   un    rappresentante    designato    congiuntamente    dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori; 
    f)   un    rappresentante    designato    congiuntamente    dalle
organizzazioni dei datori di lavoro; 
    g) un medico del lavoro ed uno psicologo scelti tra una terna  di
nominativi proposta dai rispettivi ordini regionali; 
    h) un avvocato con documentata esperienza nella  materia  oggetto
della presente legge, iscritto da almeno dieci anni all'Albo  di  uno
degli ordini della circoscrizione della Corte di Appello di Venezia e
scelto tra terne di nominativi proposte da ciascun ordine. 
    2. I componenti esterni  dell'Osservatorio  sono  nominati  dalla
Giunta regionale in deroga alle disposizioni della legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici
incarichi di competenza regionale e  disciplina  della  durata  degli
organi" e successive modificazioni e  durano  in  carica  per  cinque
anni. 
    3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale definisce  le  modalita'  di  funzionamento
dell'Osservatorio. 
    4. Ai componenti esterni dell'Osservatorio si applica l'art.  187
della  legge  regionale  10  giugno  1991,  n.   12   "Organizzazione
amministrativa  e  ordinamento  del  personale   della   regione"   e
successive modificazioni. 
    5. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti: 
    a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine  alle  azioni
ed interventi di cui alla presente legge; 
    b) svolge attivita' di  consulenza  nei  confronti  degli  organi
regionali, e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni,  gli
enti privati e le aziende ULSS che  adottino  progetti  o  sviluppino
iniziative a sostegno delle finalita' della presente legge; 
    c) si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing
o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti  collettivi
di lavoro; 
    d) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing
e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, anche  avvalendosi
degli enti strumentali della Regione del Veneto, delle aziende  ULSS,
dei centri di ascolto, e delle  associazioni,  pubbliche  e  private,
competenti in materia; 
    e) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione  e  di
informazione in raccordo con i soggetti  destinatari  della  presente
legge; 
    f)  promuove  protocolli  d'intesa  e  collaborazioni   con   gli
organismi di vigilanza,  al  fine  di  contrastare  il  fenomeno  del
mobbing e dello stress psico-sociale  nei  luoghi  di  lavoro,  anche
nell'ambito dello svolgimento delle loro attivita' istituzionali; 
    g) si collega  con  l'Osservatorio  Nazionale  Mobbing  istituito
presso l'Universita' La Sapienza di Roma e con gli altri  osservatori
istituiti da altre regioni, enti ed istituzioni.