Art. 7 
 
        Centri di riferimento per il benessere organizzativo 
 
    1.  Ogni  azienda  ULSS  del  comune   capoluogo   di   provincia
istituisce, nell'ambito della propria organizzazione  amministrativa,
un centro di riferimento per il benessere organizzativo nei luoghi di
lavoro con i seguenti compiti: 
    a)  accertamento  dello  stato  di  disagio  psico-sociale  o  di
malattia  del  lavoratore  ed  eventuale  indicazione  del   percorso
terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione; 
    b) individuazione delle eventuali misure di tutela  da  adottarsi
da parte dei datori di lavoro  nelle  ipotesi  di  rilevati  casi  di
disagio lavorativo; 
    c) supporto agli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di  lavoro  in
tema di valutazione dei rischi psico-sociali ai  sensi  dell'art.  28
del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni. 
    2. Nei centri  di  cui  al  comma  1  e'  istituito  un  collegio
multidisciplinare di specialisti, provenienti anche dal  dipartimento
di salute mentale dell'azienda ULSS, composto almeno da: 
    a) un medico specialista in medicina del lavoro, con funzioni  di
coordinamento; 
    b) uno psicologo, esperto in test psicodiagnostici; 
    c) uno psicologo,  esperto  in  psicologia  del  lavoro  e  delle
organizzazioni; 
    d) un medico specialista in psichiatria; 
    e) uno psicoterapeuta.