Art. 8 
 
                     Monitoraggio e valutazione 
 
    1. A partire  dal  secondo  anno  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  Giunta  regionale  riferisce   annualmente   al
Consiglio regionale  sull'attuazione  della  legge  e  sui  risultati
ottenuti nel tutelare la dignita' umana e  l'integrita'  psico-fisica
dei lavoratori.  A  tal  fine,  la  Giunta  regionale  presenta  alla
commissione  consiliare  competente  una  relazione  contenente   tra
l'altro: 
    a) il resoconto delle azioni e degli  interventi  intrapresi,  in
particolare di quelli previsti dagli articoli 3, 4, 6  e  7,  ed  una
prima  valutazione  circa  la  corrispondenza  di  tali  elementi  ai
risultati attesi dalla legge; 
    b) l'elenco delle iniziative attivate, e la relativa  spesa,  per
assicurare la piu'  ampia  diffusione  e  conoscenza  della  presente
legge.