Art. 8 Monitoraggio e valutazione 1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel tutelare la dignita' umana e l'integrita' psico-fisica dei lavoratori. A tal fine, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione contenente tra l'altro: a) il resoconto delle azioni e degli interventi intrapresi, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3, 4, 6 e 7, ed una prima valutazione circa la corrispondenza di tali elementi ai risultati attesi dalla legge; b) l'elenco delle iniziative attivate, e la relativa spesa, per assicurare la piu' ampia diffusione e conoscenza della presente legge.