Art. 2 Rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali 1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Milano, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).