Art. 2 
 
   Rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali 
 
    1. I  rapporti  conseguenti  al  mutamento  delle  circoscrizioni
comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia  di  Milano,
ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2006,  n.  29
(Testo unico delle  leggi  regionali  in  materia  di  circoscrizioni
comunali e provinciali).