Art. 3 
 
  Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi alpinistici 
 
    1. I locali adibiti al pernottamento hanno: 
    a) un volume minimo di 10 metri cubi e, in presenza  di  letti  a
castello, un'altezza minima di 2,10 metri; 
    b) un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 3,5  metri
cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di
un metro, e a 4 metri cubi per persona se si tratta di camere; 
    c) una permanente aerazione naturale o meccanica; 
    d)  un  rapporto  di  aeroilluminazione  naturale   diretta   non
inferiore a 1/30 delle superfici di pavimento per i  sottotetti  e  a
1/20 per gli altri locali. 
    2. Nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati
al transito, almeno una camera e' accessibile ai disabili, salvo casi
di vincoli strutturali che non lo consentano. 
    3. I locali adibiti a  servizi  igienici  destinati  agli  utenti
hanno: 
    a)  rivestimenti  in  piastrelle  o  altro  materiale  facilmente
lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non  inferiore  a  1,80
metri; 
    b) un  w.c.  con  lavabo,  accessibile  ai  disabili  nei  rifugi
raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, ogni
50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati
delle sale di ristoro e bar; 
    c) un w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad  uso  dei
locali adibiti al pernottamento; 
    d) almeno una doccia, accessibile anche ai  disabili  nei  rifugi
raggiungibili da  veicoli  ordinariamente  autorizzati  al  transito,
salvo casi in cui la dotazione idrica o vincoli  strutturali  non  la
consentano; 
    e) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a  0,4  metri
quadrati oppure un impianto di aerazione forzata. 
    4. I locali adibiti a servizi  igienici  destinati  al  personale
hanno: 
    a) un w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla
manipolazione di alimenti e bevande; 
    b) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a  0,4  metri
quadrati oppure un impianto di aerazione forzata; 
    c) una doccia. 
    5. I locali adibiti a cucina hanno: 
    a) un'altezza minima pari a 2,20 metri  e  una  larghezza  minima
delle porte pari a 65 centimetri; 
    b)   rivestimenti   in   materiale    facilmente    lavabile    e
disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri; 
    c) una zona per la preparazione dei pasti  con  piani  di  lavoro
rivestiti in acciaio  inox  o  altro  materiale  uniforme  facilmente
lavabile e disinfettabile; 
    d) un doppio lavello con acqua calda e fredda; 
    e) una zona cottura dotata di idonea cappa di aspirazione  oppure
adeguata aerazione naturale; 
    f) almeno una finestra apribile, dotata di rete protettiva contro
gli insetti. 
    6. I locali per la sosta, il ristoro  e  la  somministrazione  al
pubblico di alimenti e bevande hanno: 
    a) un'altezza minima pari a 2,20  metri  e  una  larghezza  delle
porte non inferiore a 65 centimetri; 
    b) una superficie complessiva di almeno 25 metri quadrati  e  una
superficie di almeno 0,90 metri quadrati  a  persona,  riferita  alla
capacita' ricettiva del rifugio; 
    c) un rapporto di aeroilluminazione non inferiore  a  1/20  delle
superfici di pavimento. 
    7. Nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati
al transito i locali di cui al comma 6 sono accessibili ai disabili.