Art. 3 Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi alpinistici 1. I locali adibiti al pernottamento hanno: a) un volume minimo di 10 metri cubi e, in presenza di letti a castello, un'altezza minima di 2,10 metri; b) un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 3,5 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di un metro, e a 4 metri cubi per persona se si tratta di camere; c) una permanente aerazione naturale o meccanica; d) un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/30 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/20 per gli altri locali. 2. Nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, almeno una camera e' accessibile ai disabili, salvo casi di vincoli strutturali che non lo consentano. 3. I locali adibiti a servizi igienici destinati agli utenti hanno: a) rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri; b) un w.c. con lavabo, accessibile ai disabili nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro e bar; c) un w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento; d) almeno una doccia, accessibile anche ai disabili nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, salvo casi in cui la dotazione idrica o vincoli strutturali non la consentano; e) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata. 4. I locali adibiti a servizi igienici destinati al personale hanno: a) un w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande; b) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata; c) una doccia. 5. I locali adibiti a cucina hanno: a) un'altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza minima delle porte pari a 65 centimetri; b) rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri; c) una zona per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile; d) un doppio lavello con acqua calda e fredda; e) una zona cottura dotata di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata aerazione naturale; f) almeno una finestra apribile, dotata di rete protettiva contro gli insetti. 6. I locali per la sosta, il ristoro e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno: a) un'altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza delle porte non inferiore a 65 centimetri; b) una superficie complessiva di almeno 25 metri quadrati e una superficie di almeno 0,90 metri quadrati a persona, riferita alla capacita' ricettiva del rifugio; c) un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento. 7. Nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito i locali di cui al comma 6 sono accessibili ai disabili.