Art. 5 
 
                         Periodi di apertura 
 
    1. I rifugi assicurano una apertura stagionale  minima  di  cento
giorni, anche  non  consecutivi.  Il  periodo  di  apertura  ed  ogni
variazione ad esso relativa sono resi noti al  pubblico  a  cura  del
gestore  che  ne  da'  comunicazione  al  comune  e  alla   provincia
competenti per territorio.